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Proposte di modifiche alla statuto

A cura di Dario Boilini, Matteo Giusti, Silvja Manzi e Simone Sapienza

Ulteriori considerazioni ci hanno portato a elaborare alcune minime proposte che, a nostro avviso, vanno nella direzione di una semplificazione dei nostri processi organizzativi, fermo restando il percorso di riflessione generale di riforma complessiva, così come auspicato dai lavori della Commissione.

  • Proposta di modifica – Collegio di garanzia

Come noto, quest’anno non siamo riusciti a eleggere il Collegio di garanzia per mancanza di un numero sufficiente di candidati. In effetti lo Statuto prevede l’elezione di ben cinque membri effettivi e due supplenti tra chi è iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, e che non ricopra cariche statutarie a livello nazionale o all’interno delle associazioni radicali (art. 16, comma 3). La proposta va quindi solo a ridurre il numero dei membri effettivi, così come segue:

si modifica il comma 3, art. 16 (Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza): 

vigente

Il Collegio è costituito da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato Nazionale tra chi è iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i propri componenti effettivi.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all’interno delle associazioni radicali. L’elezione deve garantire la rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente al genere meno rappresentato.

proposta

Il Collegio è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato Nazionale tra chi è iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i propri componenti effettivi.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all’interno delle associazioni radicali. L’elezione deve garantire la rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente al genere meno rappresentato.

  • Proposte di modifica – Presidente del Comitato

Per favorire il confronto tra i membri del Comitato nel periodo che intercorre tra una riunione e l’altra, si è pensato di chiarire e ampliare le prerogative del Presidente del Comitato nella parte che riguarda la convocazione dei comitati straordinari – per agevolare più momenti di dibattito sui temi di maggiore urgenza – e la comunicazione, che garantisca anche un corretto confronto tra i membri. Ne discende che a un ruolo più attivo e responsabilizzante, il Presidente deve poterne rispondere al Comitato, che può chiederne la sfiducia.

La prima proposta riguarda la modalità di convocazione del Comitato, modificando il comma 2, lettera a), dell’art. 8 (Il Comitato Nazionale):

vigente

Il Comitato Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi:

a) dal Segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

b) dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.  

proposta

Il Comitato Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi:

a) dal Segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria, anche di concerto con il Presidente del Comitato, quando ritenga che vi siano condizioni di necessità e urgenza;

b) dal Presidente del Comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.  

La seconda proposta riguarda i ruoli del Presidente del Comitato e si va a integrare l’art. 9 (Il Presidente del Comitato):

• comma 2

vigente

Il Presidente del Comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento, ed assicura la circolazione delle informazioni all’interno del Movimento.

proposta

Il Presidente del Comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento; assicura la circolazione delle informazioni, organizza e garantisce il confronto tra i membri del Comitato, con i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Movimento, e ne definisce le regole. 

• si inserisce il comma 5

Il Presidente del Comitato può essere sfiduciato quando lo richieda la maggioranza dei componenti; la mozione di sfiducia è approvata a maggioranza semplice dei votanti; se approvata, subentra il Vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il Presidente del Movimento, e il Comitato elegge un nuovo Presidente alla sua successiva riunione.