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Regolamento del Comitato Nazionale

                                                                                                        

Art. 1 – Partecipazione 

  1. I membri del Comitato nazionale devono aver rinnovato la propria iscrizione al Movimento entro 45 giorni dalla loro elezione, o estrazione, o nomina da parte delle associazioni riconosciute, ovvero entro 15 giorni in caso di subentro, pena la decadenza, come previsto dall’art. 8, comma 5 dello Statuto di Radicali italiani. 
  2. Alle riunioni del Comitato nazionale partecipano:
    1. con diritto di voto: i membri del Comitato, come individuati dall’art. 8, comma 3, lettera a) dello Statuto di Radicali italiani; 
    2. con diritto di voto: i membri del Comitato, come individuati dall’art. 8, comma 3, lettera b) dello Statuto di Radicali italiani; 
    3. con diritto di voto: i membri del Comitato, come individuati dall’art. 8, comma 3, lettera c) dello Statuto di Radicali italiani; 
    4. senza diritto di voto: Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e gli invitati alla Direzione, ai sensi dell’art. 8, comma 6 dello Statuto di Radicali italiani. 
  3. Nelle deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate votano e rilevano ai fini del quorum i componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, come previsto dall’art. 8, comma 4 dello Statuto. 
  4. I membri del Comitato hanno diritto a partecipare da remoto. Per partecipazione da remoto si intende la facoltà di intervenire e votare via Internet, previa verifica da parte del Presidente del Comitato dei requisiti necessari, e secondo le modalità indicate dalla Presidenza.
  5. I componenti del Comitato attestano la propria presenza ai lavori rispondendo all’appello della Presidenza. 
  6. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato, che ne dà immediata comunicazione alla Segreteria del Movimento e ai membri del Comitato stesso. I subentri sono regolati con le modalità stabilite dal comma 7 del presente articolo. 
  7. In caso di decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro:
    1. eletto dal Congresso, subentra il primo non eletto;
    2. designato dalle associazioni riconosciute, l’Associazione provvederà a indicare il suo nuovo rappresentante;
    3. estratto a sorte, subentra il successivo estratto dell’elenco casuale generato dopo la chiusura del Congresso, nel rispetto della proporzione di genere come previsto dall’art. 8, comma 3, lettera a) dello Statuto. 

Art. 2 – Presidenza 

  1. La Presidenza dell’Assemblea è composta dal Presidente del Comitato e da due Vicepresidenti, se nominati. 
  2. Il Presidente del Comitato viene eletto, con voto segreto, secondo le modalità indicate dal Presidente del Movimento ovvero dalla Presidenza. Partecipano alla votazione tutti i membri del Comitato con diritto di voto. L’elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato.
  3. Il Presidente, nel nominare i vicepresidenti, può assegnare a uno di questi il compito di coadiuvarlo nello svolgimento delle procedure telematiche durante le fasi delle riunioni del Comitato. 

Art. 3 – Ordine dei lavori 

  1. L’Ordine dei lavori, proposto dal Segretario, è comunicato ai membri del Comitato nazionale almeno 24 ore prima dell’apertura dei lavori; viene subito posto in discussione dalla Presidenza dell’Assemblea con le eventuali proposte di modifica ed è approvato dalla maggioranza dei presenti. 
  2. Ogni componente del Comitato può presentare un solo emendamento alla proposta di Ordine dei lavori con richiesta scritta alla Presidenza prima dell’inizio della discussione. Gli emendamenti non possono essere subemendati.
  3. La Presidenza mette ai voti la proposta di Ordine dei lavori dopo aver dato la parola a uno tra i presentatori di ciascun emendamento, a un favorevole e a un contrario. 
  4. L’Ordine dei lavori è approvato per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti; i partecipanti da remoto votano secondo le modalità illustrate dalla Presidenza. 

Art. 4 – Svolgimento delle sedute 

  1. La prima seduta del Comitato successiva al Congresso è presieduta dal Presidente del Movimento, fino all’elezione del Presidente del Comitato, che deve avvenire secondo le modalità da lui indicate.
  2. I membri del Comitato che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la Presidenza, che definisce la durata degli interventi e dà la parola secondo l’ordine di iscrizione. I partecipanti da remoto si iscrivono a parlare comunicandolo con il mezzo indicato dalla Presidenza. 
  3. La Presidenza, tenuto conto dell’Ordine dei lavori, decide la chiusura delle iscrizioni a parlare e la comunica al Comitato prima di dare la parola all’iscritto al termine del cui intervento intende chiudere le iscrizioni. 
  4. I membri e gli invitati della Direzione possono chiedere la parola in qualunque momento della discussione, per un tempo definito dalla Presidenza. La Presidenza comunica all’Assemblea la richiesta di parola al termine dell’intervento in corso e la parola viene concessa terminato l’intervento successivo. 
  5. Si può chiedere la parola per richiamo al Regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell’intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano alla Presidenza, che può interpellare l’Assemblea. 

Art. 5 – Commissioni 

  1. Quando sono previste dall’Ordine dei lavori, la Presidenza sospende la seduta plenaria e procede all’insediamento delle Commissioni. 
  2. Su proposta della Presidenza, l’Assemblea designa per ogni Commissione il Presidente, il relatore e i criteri di partecipazione ai lavori. 
  3. Il Presidente introduce i lavori, assicura la regolarità e il buon andamento della discussione ed è assistito da un segretario scelto tra i partecipanti. 
  4. Il relatore della Commissione riferisce in seduta plenaria sull’andamento e sui risultati dei lavori. 

Art. 6 – Deliberazioni dell’Assemblea 

  1. Il Segretario, la Direzione o almeno 10 membri del Comitato possono depositare, entro il termine stabilito dall’Ordine dei lavori, una mozione generale. 
  2. Il Segretario, la Direzione o almeno 5 membri del Comitato possono depositare, entro il termine stabilito dall’Ordine dei lavori, una mozione particolare. 
  3. Ciascun membro del Comitato può presentare una raccomandazione, entro il termine stabilito dall’Ordine dei lavori. 
  4. Il Segretario o almeno un terzo dei membri del Comitato, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera c) dello Statuto, possono depositare, entro il termine stabilito dall’Ordine dei lavori, proposte di modifica statutaria. 
  5. La Presidenza, all’inizio della fase conclusiva della riunione e del relativo punto all’Ordine dei lavori, dà lettura dei documenti presentati, stabilisce i tempi e le modalità per l’illustrazione e la discussione degli stessi. 
  6. Gli emendamenti possono essere presentati alla Presidenza se sottoscritti ciascuno da almeno 5 membri del Comitato se riguardano mozioni generali o modifiche statutarie, o da almeno 3 se riguardano mozioni particolari o raccomandazioni. Gli emendamenti non possono essere subemendati.
  7. Terminata l’illustrazione dei testi, si apre il dibattito sulle mozioni generali. Gli interventi dei membri del Comitato possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’andamento generale dei lavori e stabiliti dalla Presidenza. 
  8. Concluso il dibattito sulle mozioni generali, qualora gli emendamenti alle mozioni non siano accolti dal primo firmatario, la Presidenza passa al loro esame e alla votazione, dopo averne stabilito tempi e modalità. 
  9. Terminato l’esame e la votazione degli emendamenti, prima della votazione finale sulle mozioni generali hanno luogo le dichiarazioni di voto, la Presidenza ne stabilisce il numero dando la parola a favorevoli e contrari.
  10. L’esame e il voto delle mozioni particolari, delle raccomandazioni e delle modifiche statutarie può anche svolgersi prima di passare all’esame e alla votazione degli emendamenti delle mozioni generali. 
  11. Eventuali altre deliberazioni vengono illustrate e votate nei termini definiti dalla Presidenza e sono approvate con le maggioranze stabilite dagli artt. 8, 16 e 20 dello Statuto. 

Art. 6 bis – Approvazione del Bilancio 

  1. Secondo quanto stabilito dall’Ordine dei lavori, il Bilancio viene illustrato dal Tesoriere e dai Revisori dei conti; a seguire si apre la fase di dibattito dedicata. Gli interventi dei membri del Comitato possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’andamento generale dei lavori e stabiliti dalla Presidenza.
  2. Al termine del dibattito hanno luogo le dichiarazioni di voto, la Presidenza ne stabilisce il numero dando la parola a favorevoli e contrari; a seguire si procede con la votazione secondo le modalità stabilite dalla Presidenza.

Art. 7 – Procedura di voto e vincolatività delle decisioni 

  1. Ogni membro del Comitato ha diritto di voto, fermi restando i casi di esclusione previsti dallo Statuto per le deliberazioni che richiedano maggioranze qualificate. I membri del Comitato presenti in sala votano per alzata di mano. I partecipanti da remoto votano via Internet con una procedura stabilita dal Presidente. Ai membri che abbiano fatto richiesta di partecipazione da remoto, nei tempi previsti dall’art. 1, comma 4 del presente Regolamento, verificato che non sia stato superato il limite di due riunioni del Comitato da remoto, il Presidente fornisce le istruzioni per partecipare alla votazione online. Se il risultato della votazione viene contestato, la votazione in sala si ripete; il Presidente stabilisce se far ripetere o meno anche la votazione online. 
  2. Tra i 60 e i 10 minuti prima delle votazioni, i votanti online comunicano alla Presidenza la loro presenza per la votazione, secondo il mezzo indicato dalla stessa. Prima dell’inizio delle operazioni di voto la Presidenza comunica i nomi dei votanti online. Qualora il voto di un votante online non dovesse pervenire entro il termine fissato dalla Presidenza, la stessa ne darà comunicazione e la votazione si riterrà conclusa. 
  3. La Presidenza è responsabile per il computo dei voti e proclama il risultato delle votazioni. 
  4. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti, che si esprimono con “sì”, “no” o “astensione”. Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. 
  5. Le mozioni, le raccomandazioni, le modifiche statutarie e ogni altra deliberazione approvate, sono trasmesse dalla Presidenza agli organi esecutivi del Movimento. 
  6. Quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti, le deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate con la maggioranza dei due terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lettera a) dello Statuto, e la Presidenza ne darà immediata comunicazione all’Assemblea. 
  7. Il Comitato elegge, con voto segreto, i membri del Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza secondo le modalità indicate dalla Presidenza.

Art. 8 – Modifiche al Regolamento 

  1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere decise all’apertura dei lavori del Comitato. 
  2. Modifiche al Regolamento possono essere depositate dal Segretario, dalla Direzione o da almeno 10 membri del Comitato presso la Presidenza, discusse e votate entro la prima giornata dei lavori, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza. 
  3. Una volta illustrato e approvato l’Ordine dei lavori, la Presidenza dà lettura delle proposte di modifiche regolamentari depositate e accorda la parola a uno dei presentatori per l’illustrazione e a un numero stabilito di componenti del Comitato che lo richiedano per dichiarazioni favorevoli e contrarie alle modifiche stesse. 
  4. Le modifiche al Regolamento sono adottate a maggioranza dei presenti, che si esprimono con “sì”, “no” o “astensione”. Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. 

Istruzioni per la presentazione e la sottoscrizione di documenti da remoto

Gli aventi diritto (vedi art. 7.1 del Regolamento) presentano i documenti da sottoporre al Comitato inviandoli in allegato o nel corpo di una e-mail indirizzata a: comitato-radicali-italiani@googlegroups.com, riportando obbligatoriamente nell’oggetto il tipo di documento (es. mozione generale, mozione particolare, raccomandazione, modifica statutaria) e nome e cognome di chi propone il documento (primo firmatario). Esempio: [mozione particolare – Marco Rossi]. 

Nel caso di emendamenti l’oggetto conterrà la dicitura “Emendamento” seguita da nome e cognome proponente seguita da, per es., “mozione generale” o “mozione particolare” primo firmatario. Esempio: [Emendamento Marco Rossi a Mozione Generale Segretario]. 

Tutte le e-mail dovranno avere in calce per esteso e in chiaro il proprio nome e cognome, che non verrà desunto dall’indirizzo e-mail, pena la non ammissione del documento. 

I membri di Comitato possono sottoscrivere i documenti usando la funzione “Rispondi a Tutti” e riportando per esteso la volontà di sottoscrivere il documento (il cui tipo e primo sottoscrittore saranno in oggetto) e apponendo per esteso e in chiaro il proprio nome e cognome, che non verrà desunto dall’indirizzo e-mail, pena la non ammissione della sottoscrizione.