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Referendum locali. Una possibile riforma costituzionale dal basso?


I primi risultati dell’inchiesta collaborativa su Fai notizia

 Presentazione dell’inchiesta
 Approfondimento giuridico sui referendum degli enti locali
 Referendum locali. Capitolo del “caso Italia”
 Estendere e rafforzare i referendum locali. Partire dalla Provincia di Bolzano?
 La raccolta di alcuni statuti locali
 Esperienze referendarie locali
 Temi per possibili referendum locali

Dossier a cura di Diego Galli

Per i referendum regionali si rimanda al dossier curato da Alessandro Massari

Presentazione dell’inchiesta collaborativa

PierVincenzo Uleri, ricercatore di Scienza della Politica e studioso del fenomeno referendario, scrivendo a più riprese nei mesi scorsi su Notizie Radicali e RadioRadicale.it, ha posto all’attenzione dei radicali due tematiche:

  1. «Costi della democrazia e costi delle oligarchie»;
  2. «Referendum e Iniziative per il controllo del governo locale»

Come per altri versi a livello nazionale, si riscontra un’ampia inadeguatezza delle norme vigenti in materia di istituti referendari a livello comunale e regionale: “non è tanto un problema di tecnica legislativa – scrive Uleri – quanto di precise e ampie volontà politiche di circoscrivere e rendere politicamente inoffensivi gli istituti referendari nell’amministrazione e nel governo locale”.

Varie forme di referendum e iniziative, se ben concepite, possono essere uno strumento utile per migliorare il funzionamento, il rendimento e la qualità delle democrazie liberali: lo confermano, in primo luogo, due secoli di esperienze referendarie in Svizzera e negli stati Usa.

In occasione delle elezioni per le “nuove Regioni” del 2000, i radicali proposero riforme degli statuti regionali in direzione, oltre che del presidenzialismo e del maggioritario, della democrazia referendaria svizzera.

Il fallimento di quel progetto politico non ci porta però a desistere dal riproporre la questione. Siamo convinti, come PierVincenzo Uleri, che “sarebbe utile e necessaria una iniziativa politica di carattere nazionale per ampliare gli spazi istituzionali degli istituti referendari a livello locale/regionale. Questa iniziativa se avesse successo potrebbe davvero configurarsi come una sorta di rivoluzione costituzionale: una riforma di lunga gittata e di lunga durata nel tempo”.

Per poter portare avanti questo obiettivo chiediamo il vostro aiuto anzitutto per una ricognizione degli strumenti referendari esistenti attualmente nei vari comuni, province e regioni italiani.

L’osservazione del fenomeno condotta da alcuni mesi tramite internet sembra rivelare la presenza di una “domanda di referendum” in larga misura frenata dalle cornici istituzionali delineate negli statuti regionali e comunali, in primo luogo naturalmente il quorum di votanti per la validità della consultazione.

Lanciamo una ricerca collaborativa sui referendum locali in Italia allo scopo di raccogliere quante più informazioni possibili su questi aspetti:

  1. gli statuti e i regolamenti attuativi (talvolta vengono approvati con grande ritardo impedendo di fatto il ricorso al referendum) del tuo comune e/o provincia nella parte in cui prevedono forme referendarie o di iniziativa legislativa diretta (da trovare anzitutto tramite i siti ufficiali dei comuni e delle province);
  2. notizie di iniziative referendarie attuali o del passato, con particolare riguardo ai temi, i promotori e l’esito;
  3. tematiche su cui poter proporre referendum locali;
  4. possibilità di trovare alleanze sul territorio e nelle istituzioni per proporre modifiche allo statuto o al regolamento finalizzate ad ampliare la possibilità di ricorrere al referendum.

Per collaborare invia un’email a em.diesus@gmail.com oppure scrivi su http://fainotizia.radioradicale.it
Approfondimento giuridco sui referendum degli enti locali
A cura del Gruppo della Lista Bonino al consiglio regionale del Piemonte (2002)

L’articolo 6 del Testo unico sulle leggi degli enti locali 267/2000, nel disciplinare i contenuti e le modalità di approvazione degli statuti degli enti locali, prevede al comma 2 che lo Statuto del comune e della provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, stabilisca “le forme della partecipazione popolare” all’amministrazione locale.
Il successivo articolo 8, nello specificare le forme con cui si attua la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dell’ente, precisa che nello Statuto “devono essere previste” forme di consultazione popolare, nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. L’ultimo periodo del comma 3 aggiunge: “Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.

Si rileva pertanto che l’istituto referendario, laddove espressamente previsto dallo Statuto, costituisce una delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’ente locale, la cui regolamentazione è affidata allo Statuto comunale o provinciale.
In ambito comunale, alcuni Statuti disciplinano l’istituto in modo generale prevedendo che le modalità operative per la consultazione referendaria, siano individuate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, successivamente all’approvazione dello Statuto.

Il rinvio ad un regolamento, quale atto di normazione secondaria, è previsto dallo stesso articolo 7 del T.U. 267/2000, secondo il quale gli Enti locali adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i regolamenti nelle materie di loro competenza e, in particolare, regolamenti “per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.

La previsione legislativa consente di ritenere che, proprio in forza dell’articolo 7 del T.U., i regolamenti siano atti necessitati e obbligatori.
Ogni qual volta lo Statuto comunale rinvii la disciplina delle modalità operative di un istituto ad un regolamento attuativo, l’ente sarà tenuto ad adottare l’atto regolamentare, secondo quanto disposto dall’articolo 7 del T.U..
Tale considerazione trova completa attuazione anche in relazione all’istituto referendario.

La qualificazione come obbligatori dei regolamenti necessari a garantire l’operatività degli istituti previsti dallo Statuto, consente di ritenere applicabile anche quanto previsto dall’articolo 136 del T.U. in materia di potere sostitutivo. Il disposto precisa che qualora l’ente locale, sebbene invitato a provvedere entro un congruo termine, ritardi od ometta di compiere un “atto obbligatorio per legge”, è possibile provvedere a mezzo di un commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dall’organo regionale di controllo.

E’ utile ricordare, infatti, che ai sensi della legge 127/97 (c.d. Bassanini bis) il difensore civico svolge attività tutoria nell’interesse del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

La legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 nell’individuare i compiti del difensore civico regionale, al comma 1 dell’articolo 2, precisa che “il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino nell’ottenere dall’amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto”.
All’articolo 3, in merito al diritto di iniziativa, precisa che, ferma restando la possibilità di un intervento d’ufficio a fronte di casi di particolare rilievo a sua conoscenza, il difensore civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all’amministrazione un atto dovuto, non lo abbia ottenuto.
Considerata la cogenza della norma statale, si suggerisce di adeguare il contenuto delle disposizioni regionali sul potere sostitutivo del difensore civico, così da rendere completa la tutela del cittadino nell’ipotesi in cui l’ente locale, pur sollecitato a provvedere, ometta o ritardi di adottare un atto obbligatorio per legge.

Referendum locali. Capitolo del “caso Italia”
Estratti dal ricorso al Tar contro il Consiglio comunale di Murazzano

Con delibera n.25 in data 3/8/2000 il Consiglio comunale di Murazzano (CN) richiedeva alla Regione Piemonte l’inserimento del Comune di Murazzano nella Comunità Montana Alta Langa.
Alla Regione Piemonte, in base alla previsione della legge nazionale n. 265/99, è demandato infatti il compito di riordino del territorio: d’ufficio ovvero su proposta dei comuni interessati (come nel caso del Comune di Murazzano).
Lo Statuto del Comune di Murazzano (Bollettino Uff. Regione Piemonte, III supplemento ordinario al n.14 del 3/4/1992) – recependo quanto disposto dall’art. 8 della L.267/2000 – prevede all’art. 57 la possibilità di indizione di referendum consultivi “…tra la popolazione comunale, su materie di esclusiva competenza locale”.
L’iniziativa di tali referendum può essere presa (art. 57 c.3 Statuto Comune di Murazzano) “dal consiglio comunale o da un numero di elettori pari al 15% dell’intero corpo elettorale”.
Sulla base di tali previsioni normative, in data 2/1/2001, i consiglieri comunali di Murazzano sigg. Giorgio Masante e Paolo Bracco depositavano presso il Comune di Murazzano la richiesta di referendum avente ad oggetto il quesito:
“Ritiene Lei opportuno che il Comune di Murazzano sia trasferito dalla Comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana con sede a Ceva alla Comunità Alta Langa con sede a Bossolasco?”.
Sulla richiesta come sopra formulata venivano raccolte in pochi giorni n. 120 sottoscrizioni – autenticate ai sensi di legge dai ricorrenti – di cittadini residenti nel Comune di Murazzano, ed in data 20/1/2001 tali firme venivano depositate presso il Comune di Murazzano dai ricorrenti medesimi.
Si sottolinea che il numero di 120 firme raccolte supera il limite-soglia di legge (15% della popolazione avente diritto di voto) prescritto dallo Statuto comunale.
La richiesta di referendum in oggetto non è mai stata presa in considerazione dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale di Murazzano e dal Sindaco del Comune, sostenendosi che la richiesta referendaria non poteva avere seguito in assenza dell’apposito regolamento attuativo dell’istituto referendario previsto dallo Statuto.
In data 8/10/2002 il presidente del Comitato spontaneo sig. Riccardo Bracco presentava al Comune di Murazzano una “Proposta di regolamento sul referendum consultivo”.
Tale regolamento attuativo veniva approvato dal Consiglio comunale di Murazzano con delibera n.28 del 29/11/2002.
Con precedente delibera n.27 del 29/11/2002, peraltro, il Consiglio comunale aveva approvato un nuovo testo di Statuto comunale che – pur prevedendo all’art. 47 la possibilità di indizione di referendum consultivi, innalzava la soglia dei cittadini proponenti al 30% dell’intero corpo elettorale.
In data 14/8/2003 , infine, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.99 (in supplemento ordinario n.2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34), veniva costituita la Comunità Montana tra i comuni facenti parte della zona omogenea dell’Alta Langa, tra i quali figura il Comune di Murazzano.

Terni, 13 ottobre 2003

INIZIATIVA DEI RADICALI DI TERNI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ STATUTARIA DEL COMUNE

I Radicali ternani hanno inviato una nota al Segretario Generale del Comune di Terni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto ed ai Capi dei gruppi presso il Consiglio comunale perché rimuovano rapidamente una situazione di oggettiva violazione della legalità statutaria. A tutt’oggi, infatti, parti essenziali dello Statuto comunale, poste a garanzia dei diritti civili e politici dei cittadini, nel loro rapporto con l’amministrazione comunale (difensore civico, partecipazione popolare), sono lettera morta.
In particolare i Radicali richiamano l’attenzione sugli istituti di partecipazione e sull’impossibilità di attivare concretamente l’iniziativa popolare nelle forme previste dallo Statuto, a causa dell’inerzia nell’approvazione del nuovo regolamento sugli istituti di partecipazione.
CIRCOLO RADICALE ERNESTO ROSSI

Torino, 4 giugno 2004
ALESSANDRIA/ESPONENTE RADICALE INVIA AL SINDACO BOZZA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL REFERENDUM COMUNALE: “QUATTRO ANNI D’ATTESA MI SEMBRANO PIU’ CHE SUFFICIENTI …”

Giulio Manfredi (Comitato Nazionale Radicali Italiani), candidato alle Europee della Lista Emma Bonino, ha inviato oggi al sindaco di Alessandria, Mara Scagni, una bozza di “Regolamento attuativo del Referendum comunale”.
Ricordiamo che lo Statuto del Comune di Alessandria, approvato il 26 giugno 2000, prevede (art. 12) la possibilità di indizione di referendum comunali (abrogativi o consultivi): “Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento”.
A quattro anni di distanza, il Comune di Alessandria non ha ancora adottato il Regolamento del Referendum.

Comune di Firenze, 2006
Email di Antonio Bacchi

Proprio in queste settimane è in corso la prima attivazione del referendum consultivo, da parte di un comitato civico contrario alla realizzazione di una “tramvia” cittadina.

Per arrivare ad attivare lo strumento referendario, un consigliere comunale (Mario Razzanelli, Udc) ha dovuto portare avanti una vera e propria battaglia in consiglio comunale, osteggiata per 4 mesi da alcuni gruppi della maggioranza di sinistra, che aveva fatto mancare più volte il quorum dei 2/3 richiesto per il voto di nomina del Collegio degli Esperti. Il Collegio degli esperti è l’organismo chiamato a dare il parere sull’ammissibilità dei quesiti. La nomina c’è stata il 13 novembre 2006.

Sul referendum di cui sopra, il Collegio degli esperti ha dato parere positivo il 4 gennaio 2007, con la richiesta di alcune integrazioni al testo. Integrazioni che saranno fatte dal comitato promotore entro 30 giorni per poi risottoporre il testo e a quel punto partire con la raccolta delle firme.

Quanto alla trasparenza: la composizione del Collegio degli Esperti (Antonio Andreani, Paolo Golini e Carlo Marzuoli) ancora oggi non è rintracciabile facilmente, né sul sito del Comune né nella Rete Civica del Comune di Firenze.

Estendere e rafforzare i referendum locali.
Partire dalla provincia di Bolzano?

Come si potrà notare più avanti leggendo gli statuti raccolti nel dossier costruito grazie alla collaborazione della associazioni radicali e degli utenti di Fai notizia, il ricorso ai referendum a livello locale è sottoposto a una serie di limitazioni, tra cui le più importanti sono il quorum del votanti generalmente fissato al 50% degli elettori, l’elevato numero di firme richiese per presentare i quesiti, il colleggio che gudica l’ammissibilità dei referendum.

Una delle strade che sarebbe possibile percorrere è quella della presentazione di proposte di modifica degli statuti al fine di estendere le possibilità di ricorso ai referendum.

Nei piccoli comuni, fa notare Uleri, l’esistenza del quorum dei votanti pone un seria questione di legalità rispetto alla segretezza del voto. “Provate ad immaginare la situazione degli elettori sardi chiamati a votare, forse tre anni fa, su uno o più quesiti contro la legge regionale che portava ad otto (se non sbaglio) le province della Sardegna. La maggioranza di amministratori, partiti e politici impegnati in una campagna per l’astensione dal voto. Possiamo dire che la libertà e la segretezza del voto sia state garantite, soprattutto nei piccoli paesi?”
Se si riuscisse a porre la questione della legalità costituzionale del quorum a livello locale la cosa potrebbe avere dei risvolti anche sul referendum nazionale.

Una proposta organica di riforma dei referendum locali fu avanzata dai radicali in occasione delle regionali del 2000, quando Marco Cappato commissionò, grazie all’aiuto di Uleri, all’Università di Ginevra uno studio su come si sarebbe potuto introdurre forme referendare “alla Svizzera” nelle Regioni italiane (“Per una vera democrazia diretta nelle Regioni italiane”, di Andreas Auer Professore ordinario all’Università di Ginevra e Gionata P. Buzzini Assistente di ricerca all’Università di Ginevra, disponibile all’indirizzo http://www.radicalparty.org/comun/riassunt.html
).
Rispetto ai costi della politica, riporto un passaggio significativo di quella proposta:

Il referendum amministrativo sospensivo

A nostro parere, le Regioni italiane potrebbero efficacemente introdurre un referendum sospensivo contro alcune decisioni amministrative importanti, in particolare, ma non solo, quelle concernenti il voto di una certa spesa (referendum finanziario).

Come per il referendum legislativo, consigliamo la forma facoltativa. Tuttavia, per il referendum finanziario, ci sembra ragionevole riprodurre la soluzione in vigore in un cospicuo numero di cantoni svizzeri, nei quali sono istituite cumulativamente le due forme: quella facoltativa per le spese che raggiungono un certo montante, e quella obbligatoria per le spese di particolare rilievo che superano un montante ancor più elevato. È evidente che nel fissare tali somme, occorrerà tenere in dovuta considerazione la dimensione delle rispettive Regioni, come pure il loro grado di sviluppo economico.

È possibile che l’introduzione del referendum finanziario contribuisca ad un utilizzo più frequente degli istituti di democrazia diretta a livello regionale. Sulla base dell’esperienza svizzera, possiamo sottolineare l’uso massiccio che vien fatto della democrazia diretta quando essa permette ai cittadini di esprimersi su questioni che li coinvolgono da vicino, come l’uso che fa lo Stato del denaro da loro versato in qualità di contribuenti. Pertanto, l’introduzione del referendum finanziario potrà forse conferire maggior vitalità alla democrazia diretta nelle Regioni italiane, dove il referendum abrogativo ha finora ricevuto un’accoglienza alquanto tiepida da parte dei cittadini.

La campagna per il rafforzamento dell’istituto referendario a Bolzano
Email di Donatella Trevisan

In provincia di Bolzano su pressione del gruppo “Iniziativa per più democrazia” alla fine del 2005 è stata approvata una legge provinciale sugli strumenti di democrazia diretta.
Visto che si tratta di una legge con molti punti da migliorare, è nato un comitato promotore (composto sia da singoli che da una vasta rete di associazioni) per un referendum propositivo che la cambi.
Ecco i punti salienti che il referendum intende modificare:

  • Impossibilità di attivare strumenti referendari sui provvedimenti amministrativi (nonostante sia previsto dalla Costituzione italiana art. 123), ma solo sulle leggi: significa che le decisioni della Giunta Provinciale rimangono un diktat, (pensiamo ai megaprogetti decisi sulle nostre teste e… con i nostri soldi!! )

 Possibilità di referendum anche su delibere della Giunta di interesse provinciale e di particolare rilevanza (referendum a partire da almeno 10 comuni promotori o almeno il 10% degli elettori)

 Numero troppo alto delle firme da raccogliere (quasi il doppio di quanto ha previsto la riforma costituzionale per il referendum confermativo sulle leggi che riguardano la forma di governo locale) e tempi di raccolta troppo brevi

 Prevedere un numero di firme corrispondente a quello previsto dallo Statuto di Autonomia per il referendum confermativo (ca. 7.500) e allungare di qualche mese i tempi per la raccolta

 Quorum di partecipazione del 40% degli aventi diritto al voto: una soglia di sbarramento superabile solo in casi abbastanza rari!

 Quorum zero o almeno un deciso abbassamento della soglia (20% al massimo)

 Assenza di clausole che garantiscano in modo trasparente un’informazione equa ed efficace del cittadino

 Prevedere tra l’altro la possibilità di una presenza equa sui media, il diritto alla consulenza legale e la produzione di un opuscolo informativo predisposto al livello istituzionale da inviare a tutti gli aventi diritto al voto

 La regolamentazione degli stipendi dei consiglieri è stata volutamente esclusa dalle materie da sottoporre al giudizio del cittadino

 Possibilità di proporre un nuovo regolamento per stabilire l’entità delle remunerazioni dei consiglieri secondo criteri equi e condivisi

 Non prevede la possibilità per il Consiglio Provinciale di formulare proposte di legge alternative a quelle delle iniziative popolari e quindi esclude la possibilità di riformulare le decisioni politiche tenendo conto delle richieste espresse dai cittadini.

 Il Consiglio Provinciale deve poter presentare una controproposta da sottoporre al voto referendario insieme alla proposta di legge di iniziativa popolare

 Limitazione della facoltà di autenticazione a funzionari e rappresentanti politici

 Estendere la facoltà di autenticare le firme a cittadini incaricati dal Sindaco

Il gruppo “iniziativa per più democrazia collabora tra gli altri con le seguenti istituzioni e persone:

  • “Mehr Demokratie e.V.” – Deutschland:
    Lavora già da oltre 10 anni, dapprima a livello federale, poi solo in Baviera e ora di nuovo in tutti i Länder, per il diritto all’iniziativa legislativa popolare a tutti i livelli politici e per introdurre regole che facilitino l’applicabilità di questo stesso diritto; nel 1995 l’azione civica “Mehr Demokratie” è riuscita, grazie a votazione popolare, a introdurre la democrazia diretta nei comuni della Baviera, e nel 1998 ad Amburgo. Per l’anno in corso progetta l’avvio dell’iniziativa popolare “Mehr Demokratie in Deutschland” (Più democrazia in Germania) per l’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare in tutta la federazione.
    Link: http://www.mehr-demokratie.de
  • “Wissenschaftliches Institut für Direkte Demokratie” – Zürich:
    Fondato da Andreas Gross, uno dei più impegnati attivisti per la democrazia diretta a livello mondiale, ha dato impulso in molti paesi al dibattito sulla democrazia e ha sostenuto la creazione di iniziative, non da ultimo la nostra. Gross si impegna particolarmente nell’ambito dell’organizzazione “eurotopia” in favore di una costituzione democratica dell’Europa.
  • Centre d’études et de documentation sur la démocratie directe – C2D – Université de Genève
    Questo centro di studi e documentazione per la democrazia diretta, con cui siamo in collegamento tramite l’avv. Claudio Mascotto, raccoglie e elabora informazioni sull’argomento provenienti da tutto il mondo e le rende disponibili mediante una banca dati.
    Link: http://c2d.unige.che
  • Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia politica – Università di Firenze
    Si occupa principalmente della teoria e della storia dei referendum in Italia e segue la discussione sullo sviluppo del diritto costituzionale relativo a quest’ambito. La nostra persona di contatto è il prof. Pier Vincenzo Uleri.
  • IRI Europe, http://www.iri-europe.org
  • Network Directmocracy Initiatives in Europe NDDIE – Europa
    Questa rete unisce le iniziative dei vari paesi europei che perseguono l’introduzione dell’iniziativa popolare e del referendum nel loro Stato e in Europa. Rende possibile lo scambio di esperienze ed informazioni relative alle vie imboccate dalle singole iniziative, ai modi di risolvere le difficoltà, alle loro argomentazioni e strategie. Essa sostiene e favorisce la nascita di nuove iniziative. Le persone a cui rivolgersi sono Heiko Dittmer (Belgio) e Thomas Rupp (Germania)
    Link: http://www.nddie.org
  • Democracy International
    svolge una campagna europea perché la costituzione dell’UE sia sottoposta a referendum.
    Link http://www.european-referendum.org

Il sito del gruppo “iniziativa per più democrazia” è: www.dirdemdi.org
Lì si trovano parecchie altre informazioni e una bibliografia.


Per quanto riguarda la revisione degli statuti comunali, in provincia di bolzano si sono quasi tutti adeguati al modello proposto dal consorzio dei comuni, che in pratica non lascia grande spazio. nel comune di bolzano è stata insediata una “commissione per la revisione dello statuto”, che però non sembra avere nessuna intenzione di ampliare gli strumenti di democrazia diretta (solo referendum consultivi).

Coinvolgere i cittadini nella scelte.
La play station dei sondaggi deliberativi contro i referendum

Secondo il sondaggio “Ascoltare i cittadini per governare con i cittadini. Analisi delle priorità, delle attese degli Italiani e del loro rapporto con gli enti locali”, indagine telefonica realizzata dall’Istituto di ricerca SWG, nella prima settimana di marzo 2002, su un campione di 1.000 soggetti maggiorenni residenti in Italia:

emerge, con particolare forza, l’accentuata voglia dei cittadini di essere protagonisti, di trovare nuove e dirette forme di partecipazione alla vita delle città. Non si tratta solo della consolidata richiesta di un maggiore ascolto da parte delle amministrazioni: c’è la consapevolezza che il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani (sia piccoli che grandi) passa attraverso il ruolo attivo dei cittadini.

Il quadro che fuoriesce dai dati segnala la tendenza a superare i classici schemi con cui da anni ci si è abituati a interpretare il rapporto tra enti locali e opinione pubblica. Il federalismo e la sussidiarietà stanno entrando nella vita quotidiana e gli Italiani chiedono di essere informati, ascoltati, di partecipare e di essere coinvolti dagli enti locali.

Il risveglio della voglia di partecipare non emerge solo dalla richiesta, ormai esplicita, di essere protagonisti delle scelte di governo, ma anche nell’importanza che viene assegnata dai cittadini al senso civico, considerato come uno dei fondamenti della qualità della vita.

In moltissimi comuni e province sono presenti assessorati o leggi per la partecipazione dei cittadini. Nel Lazio è già stato sperimentato il primo “sondaggio deliberativo” («Un sondaggio», spiega il direttore di Reset Giancarlo Bosetti, promotore e fra i più fervidi sostenitori, «che utilizza la tecnica della demoscopia nel definire il campione e lo riunisce fisicamente, anziché limitarsi a prelevarne il parere: lo informa, organizza una discussione di tipo deliberativo e poi ne confronta l´opinione con quella di avvio»), esperienza che presto sarà replicata, stante quanto dichiarato dall’assessore al bilancio Luigi Nieri.

Ha scritto PierVincenzo Uleri su Notizie Radicali:

Prima notizia: lo scorso 8 novembre, Agostino Fragai, assessore della Giunta regionale alle riforme istituzionali e alla partecipazione, ha dichiarato che «cinquecento toscani si incontreranno l’ultimo giorno del Dire&Fare [la rassegna da nove anni dedicata ai temi dell’innovazione nella pubblica amministrazione, vedi il sito web], il 18 novembre, per scrivere assieme le linee guida dalla legge regionale sulla partecipazione che intendiamo approvare entro il 2007, la prima legge in Italia con lo scopo dichiarato di avvicinare i cittadini alla politica ed accrescere il loro coinvolgimento nelle decisioni prese dalle istituzioni»

Di cosa si tratta? Delle nuove forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa nell’ambito del così detto governo locale. Esperimenti di «democrazia deliberativa»: concetto ed esperienza di origine USA, così come le elezioni primarie.

Seconda notizia. Magdi Allam torna su un problema già affrontato in precedenti articoli: la decisione dell’Amministrazione comunale di Colle Val D’Elsa (Prov. di Siena) di procedere alla costruzione di una moschea con denaro pubblico: € 500.000 finanziati dal Monte dei Paschi di Siena [I soldi pubblici e la Moschea, Corriere della Sera di martedì 21 novembre 2006, pp. 1 e 25]. L’Amministrazione comunale ha definitivamente respinto la richiesta di un referendum consultivo sottoscritta da un consistente numero di cittadini perché «la costruzione di una moschea non avrebbe un “interesse generale in quanto trattasi di un progetto presentato da un soggetto privato portatore di diritti definitivi meritevoli di tutela secondo i principi civilistici della buona fede”».
Secondo il Censimento del 2001 gli abitanti nel Comune di Colle Val d’Elsa risultavano essere 19.521. Le firme raccolte per il referendum erano state circa 4.000 pari rispettivamente a: (a) il 20,5% degli abitanti; (b) il 24,9% degli elettori; (c) il 32,1% dei votanti alle elezioni regionali del 4-5 aprile 2005.

Ipotizzando che le firme di quanti hanno richiesto l’indizione del referendum provengano innanzitutto da elettori di Centro-destra [voti Forza Italia + Alleanza Nazionale + U.D.C. Libertas = 2.272], occorre ipotizzare che circa 1.200 firme siano state date, in tutto o in parte, o da elettori che si sono astenuti nelle elezioni regionali o da elettori del Centro-Sinistra. E i leghisti della Toscana di Colle Val D’Elsa? voti per la Lega Nord Toscana a Colle Val D’Elsa = ZERO.

Sorge, legittimo, un dubbio. La nuova legge regionale sulla partecipazione politica in Toscana come garantirà il diritto dei cittadini ad esprimersi con voti referendari oltre che con le play station dei town-meetings elettronici?

Domanda: è questione rilevante per la democrazia politica in Italia?

La raccolta di alcuni statuti locali

Come di Tortona
Inserito da andrea pessarelli

LA PARTECIPAZIONE, L’INFORMAZIONE,

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Titolo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

La Partecipazione Popolare

Art. 53

L’azione del Comune

Il Comune assicura la partecipazione ed il concorso dei cittadini, delle loro associazioni portatrici

di interessi diffusi, delle organizzazioni sindacali, economiche e di categoria alla propria attività

amministrativa ed adotta i mezzi di informazione e di promozione che ne rendono effettivo l’esercizio.

Art. 57

Iniziativa popolare

  1. L’iniziativa popolare si realizza con la presentazione da parte di cittadini, singoli od associati,

agli organi dell’amministrazione comunale, di proposte scritte per l’adozione di atti e provvedimenti

amministrativi di interesse generale.

  1. La proposta, contenente il testo dell’atto o provvedimento di cui si chiede l’adozione, la relazione

illustrativa, la previsione della spesa e l’indicazione delle fonti di finanziamento, se presentata da

almeno 1500 cittadini elettori, ove sia ricevibile ed ammissibile, deve essere sottoposta alla

deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta a seconda delle rispettive competenze.

  1. L’autenticazione delle firme è condizione di ricevibilità.

Art. 60

Referendum consultivo

  1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può indire

Referendum consultivo per verificare con la popolazione l’utilità di atti e provvedimenti, adottati o da

adottare, di carattere generale e di competenza comunale.

  1. Il referendum può, egualmente, essere richiesto da almeno l’otto per cento degli elettori votanti

per il Consiglio Comunale.

  1. Una commissione composta dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e dal Funzionario

dell’Ufficio Demografia ed Elettorato esamina e valuta la regolarità della richiesta e il possesso dei

requisiti da parte dei sottoscrittori.

  1. Il referendum consultivo non può avere ad oggetto quesiti in materia di:

a. statuto e regolamenti;

b. tributi e tariffe;

c. assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;

d. alienazione di immobili, permute, appalti o concessioni;

e. nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune;

f. diritti, rapporti e deliberazioni concernenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

  1. Il quesito, avente ad oggetto materie di carattere e di interesse generale, è proposto in forma

diretta, semplice ed intelligibile.

  1. Superato favorevolmente l’esame di cui al comma 3°, una Commissione composta dal

Segretario Generale, dal Difensore Civico e dal Funzionario dell’ufficio legale, esamina e valuta la

legittimità della richiesta.

  1. Per le richieste ammesse, il Sindaco su deliberazione della Giunta fissa la data e convoca i

comizi elettorali.

  1. Il referendum è tenuto entro centoventi giorni dalla data di esecutività della delibera di indizione; non deve coincidere con altre operazioni di voto e non deve comportare la interruzione o sospensione

delle attività scolastiche.

  1. Le operazioni del referendum sono disciplinate dalle stesse norme adottate per il referendum

nazionale.

  1. L’esito del referendum è dichiarato valido se ha votato oltre il 50% degli elettori e la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti.
  2. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, delibera sulla materia oggetto di Referendum

valido entro 60 giorni dalla votazione.

  1. Le consultazioni referendarie potranno avere svolgimento nel periodo settembre-giugno.
  2. Lo stesso oggetto del referendum non può essere riproposto per almeno un biennio.
  3. Il Consiglio comunale, se ritiene di non aderire al parere espresso con referendum, si pronuncia

con adeguata motivazione.

  1. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni anno, né possono essere

proposti più di tre distinti quesiti per ogni consultazione. Non sono indetti Referendum nei sei mesi

antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

  1. Il Comune, di intesa con i Comuni confinanti o comunque costituenti un comprensorio omogeneo, può indire, secondo le stesse norme e procedure, referendum a carattere intercomunale su materie di

comune interesse locale.

Art. 61

Referendum abrogativo

  1. E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di un provvedimento adottato dagli Organi Istituzionali del Comune quando lo richiede un numero di elettori pari ad almeno il 10 % degli elettori chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
  2. Una Commissione composta dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e dal Funzionario

dell’ufficio Demografica ed Elettorato, esamina e valuta la regolarità della richiesta e il possesso dei

requisiti da parte dei sottoscrittori.

  1. Non è ammesso referendum abrogativo in materia di:

a. piani territoriali, piani urbanistici, piani attuativi e programmi annuali e pluriennali di

attuazione;

b. statuto e regolamenti;

c. tributi e tariffe;
d. assunzione di mutui ed emissioni di prestiti;
e. alienazione di immobili, permute, appalti o concessioni;
f. nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune;

g. diritti, rapporti e deliberazioni concernenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.

  1. Il quesito, avente ad oggetto materie di carattere e di interesse generale, è proposto in forma

diretta, semplice ed intelligibile.

  1. Una Commissione composta dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e dal Funzionario dell’ufficio legale, superato favorevolmente l’esame di cui al comma 2°, esamina e valuta la legittimità

della richiesta.

  1. Per le richieste ammesse, il Sindaco, su deliberazione della Giunta, fissa la data e convoca i

comizi elettorali.

  1. Il referendum è tenuto entro centoventi giorni dalla data di esecutività della delibera di indizione,

non deve coincidere con altre operazioni di voto e non deve comportare la interruzione o sospensione

delle attività scolastiche.

  1. Le operazioni del referendum sono disciplinate dalle stesse norme adottate per il referendum

nazionale.

  1. L’esito del referendum è dichiarato valido se ha votato oltre il 50% degli elettori e la proposta

ha ottenuto la maggioranza dei voti.

  1. L’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di

esso sottoposte a referendum, da dichiararsi con deliberazione del Consiglio Comunale, con effetto dal

centoventesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio

Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del

referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità

comunque all’orientamento scaturito dalla consultazione.

  1. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme e quant’altro non sia

previsto nel presente statuto e saranno disciplinate, secondo i principi del presente Statuto e

dell’Ordinamento Giuridico.

  1. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni anno, né possono essere

proposti più di tre distinti quesiti per ogni consultazione. Non sono indetti Referendum nei sei mesi

antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

  1. Le consultazioni referendarie potranno avere svolgimento nel periodo settembre-giugno.

Comune di Arezzo

Inserito da franca corradini

Titolo II – Partecipazione Popolare

Capo II – Referendum

Art. 16 – Referendum Popolare

1.

  Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza del l’orientamento prevalente della popolazione.

2.

  Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3.

  La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

4.

  Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 17 – Esclusione dal Referendum

  1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;

b) elezioni;

c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;

d) gestione del personale;

e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;

f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

  1. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.
  2. Indipendentemente dall’esito con seguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

Art. 18 – Promozione del Referendum

  1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;

b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione;

c) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.

  1. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto referendario residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il calcolo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore.

  1. Le deliberazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.
  2. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall’ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale dell’Ordine degli avvocati, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.
  3. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
  4. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l’ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2. Entro dieci giorni dall’ammissione il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della competenza, indicono il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 19 – Svolgimento del Referendum

  1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.
  2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.
  3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 20 – Esito del Referendum

  1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.
  2. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.
  3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all’esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall’orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

Provincia e Comune di Napoli

Inserito da Amedeo Imbimbo

fonte: http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/321

STATUTO

COMUNE DI NAPOLI

CAPO II

Referendum consultivo

Art. 12

Oggetto

1.

  Il Referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale o della Municipalità.

2.

  Il referendum non é ammesso: 

a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;

b) per gli atti di designazione, nomina, revoca;

c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Municipalità

delle Aziende e delle Istituzioni;

d) per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli immigrati.

  1. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.

Art. 14

Titolari del diritto di iniziativa

  1. Il referendum può essere indetto ad iniziativa di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli non inferiore a ventimila.
  2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, la richiesta di referendum é avanzata da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede, secondo le norme del regolamento, alla raccolta delle firme entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 15

Comitato dei garanti

  1. E’ istituito il Comitato dei garanti per il referendum, di cui fanno parte il Segretario Generale del Comune, il Presidente del Consiglio comunale, ed altri cinque componenti eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a 3 preferenze, e scelti esclusivamente fra magistrati, anche in quiescenza, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai con almeno dieci anni di esercizio professionale, dirigenti dello Stato, Procuratori dello Stato.
  2. Il Comitato dei garanti: a) verifica la regolarità della richiesta di referendum; b) giudica sull’ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 12 c. 2 del presente statuto;

e) verifica la regolarità delle operazioni di voto.

Art. 16

Indizione del referendum

  1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al Regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno dello stesso anno.
  2. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio comunale.
  3. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, su richiesta del comitato dei promotori nel caso di iniziativa popolare o degli altri titolari dell’iniziativa di cui al precedente art. 14, decorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio .
  4. La consultazione referendaria si svolge in un’unica giornata.

fonte: http://www.provincia.napoli.it

PROVINCIA DI NAPOLI – CITTÀ METROPOLITANA

STATUTO

Art. 11 – Referendum

1- Il referendum può essere richiesto, nelle materie di competenza provinciale, da 100.000 elettori o da non meno di 5

consigli comunali che rappresentino non meno di 300.000 abitanti. Possono essere indetti referendum locali interessanti le

circoscrizioni di uno o più Comuni qualora oggetto del referendum stesso sia un provvedimento che esplica i suoi effetti

limitatamente ai Comuni predetti: in tal caso il referendum dovrà essere indetto per i soli Comuni interessati e potrà essere

svolto anche ad iniziativa popolare. L’apposito regolamento determinerà le modalità di iniziativa e di svolgimento dei

referendum, nonché le materie escluse dalle consultazioni referendarie.

2- Le eventuali richieste di referendum non impediscono, in ogni caso, agli Organi di Governo Provinciale di deliberare sulle

materie relative.

3- Si pronuncia sull’ammissibilità dei referendum una apposita Commissione composta dal Difensore Civico, dal Segretario

Generale e dall’Avvocato Capo dell’Amministrazione Provinciale. Il giudizio di ammissibilità viene espresso entro 30 giorni

dalla notifica.

4- Un terzo dei Consiglieri assegnati può richiedere al Consiglio Provinciale l’indizione di referendum. La richiesta è inoltrata

al Presidente della Provincia che ne dispone la remissione alla Commissione consultiva di cui al comma 3; la richiesta viene

quindi iscritta all’ordine del giorno del Consiglio entro 20 giorni dalla sua trasmissione al Presidente del Consiglio Provinciale

e deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

5- Il Consiglio Provinciale, fatte salve le condizioni di ammissibilità del referendum da stabilirsi secondo le norme contenute

nell’apposito regolamento previsto al comma 1, delibera l’indizione del referendum che non può svolgersi in coincidenza con

altre elezioni amministrative locali nonché negli ultimi sei mesi della consiliatura.

6 – Il risultato del referendum deve essere esaminato dal Consiglio Provinciale entro 30 giorni dalla sua proclamazione.

Provincia e Comune di Roma
Inserito da Alessandro Capriccioli

Provincia di Roma

Il referendum propositivo per l’approvazione di proposte articolate di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Provinciale e il referendum abrogativo su deliberazioni di competenza del Consiglio Provinciale devono essere proposti da almeno 30.000 elettori; se i referendum riguardano solo una parte del territorio, la richiesta deve essere presentata da almeno il 5% degli elettori interessati (art. 88 Statuto Provincia di Roma).

I referendum propositivo e abrogativo non sono ammessi su disposizioni dello Statuto, sul regolamento di organizzazione degli organi di governo, sul regolamento di organizzazione, sulle deliberazioni tributarie e di bilancio e sugli atti in esecuzione di norme del diritto europeo e di leggi dello Stato e della Regione.
Per l’ammissibilità di entrambi i referendum è richiesto:

*

  che il quesito referendario sia chiaro e redatto in modo tale che l’elettore possa rispondere “sì” o “no” ;

*

  che le richieste di referendum siano presentate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre;

*

  che il referendum sia dichiarato ammissibile da una Commissione composta dal Difensore civico e da due esperti di diritto pubblico eletti dal Consiglio con voto limitato.

Il referendum propositivo o abrogativo è valido se vi ha partecipato almeno il 40% degli aventi diritto al voto, e se la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi; in tal caso il Consiglio ha l’obbligo di deliberare in modo conforme entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati (art. 89 Statuto Provincia di Roma).

Il referendum consultivo su atti o materie di competenza della Provincia è indetto dal Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3, e non può tenersi in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali (art. 87 Statuto Provincia di Roma).

Comune di Roma

I referendum abrogativi e consultivi possono essere richiesti almeno da 50.000 elettori, con firme raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito; i referendum consultivi relativi ad atti di competenza del Consiglio Comunale possono essere proposti da quest’ultimo, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cento sottoscrizioni, è presentata per il giudizio di ammissibilità ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico e dal Segretario Generale; il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni.

Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale ha già deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso: sul verificarsi o meno di tale condizione delibera l’organo collegiale di cui sopra, il quale può anche stabilire che il referendum abbia corso su quesiti residuali, nel caso in cui l’avvenuta deliberazione soddisfacesse solo una parte delle domande referendarie.

Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione 1/3 degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; nel caso di referendum consultivo, il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina; nel caso di referendum abrogativo, Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell’avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni.

Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell’anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell’anno successivo; non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l’informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.

Province e comuni del Veneto

Inserito da franco fois

Breve riepilogo delle normative in materia di referendum delle province del veneto e dei comuni capoluogo

Provincia Belluno art.74 il referendum consultivo e abrogativo può essere chiesto da 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno otto diversi Comuni della Provincia, dal Consiglio Provinciale, da sei Consigli Comunali. Valido solo se vota la maggioranza assoluta.

Comune Belluno art.76 Un numero di cittadini non inferiore a 2000 può richiedere l’indizione di referendum abrogativi. Valido se vota la metà degli aventi diritti.

Provincia Padova art.50 Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi. Valido solo se vota la maggioranza degli aventi diritto.

Comune Padova art.19 referendum consultivo su richiesta della maggioranza dei Consigli circoscrizionali ovvero di almeno cinquemila elettori del Comune. Valido solo se vota la maggioranza degli aventi diritto.

Provincia Rovigo art.25 referendum consultivo richiesto da 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno otto diversi Comuni della Provincia, dal Consiglio Provinciale, da sei Consigli Comunali.

Comune Rovigo art.33 referendum consultivo sottoscritto da almeno il 5% dell’elettorato. Valido solo se vota la maggioranza assoluta.

Provincia Treviso referendum consultivo (anche se non espressamente escluse le altre tipologie) richiesto con deliberazione approvata dai 2/3 (24) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, in prima votazione, e dalla maggioranza assoluta (19) dei consiglieri assegnati, in seconda votazione, oppure su richiesta di almeno il 2% degli elettori della Provincia, residenti in almeno 10 Comuni, su richiesta di almeno 9 consigli comunali, che rappresentino il 5% degli elettori della provincia. Valido solo se vota almeno il 40% degli aventi diritto.

Comune Treviso Art.55 Referendum consultivo e abrogativo richiesto da un minimo del 10% degli elettori. Valido solo se vota la maggioranza assoluta.

Provincia Verona Art.26 e seguenti disciplinano i referendum consultivi, abrogativi, propositivi che possono essere chiesti dal 5% degli elettori. Ai fini della richiesta di referendum i promotori depositano i quesiti, unitamente a un numero non minore di 500 firme autenticate.

Comune Verona Art.46 referendum consultivo sottoscritto da settemilacinquecento cittadini. Valido se vota almeno il 40% degli aventi diritto.

Provincia Vicenza art.15 referendum propositivi, consultivi, abrogativi possono essere richiesti da un cinquantesimo degli elettori della Provincia di Vicenza. Sulle modalità si rimanda ad un apposito regolamento.

Comune Vicenza art.9 Referendum consultivo sottoscritto 4.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a condizione che in sei circoscrizioni i sottoscrittori siano almeno 200

Come di Venezia Il comune di Venezia nel suo statuto disciplina il referendum agli articoli 28, 28bis e 28ter. Previsto il referendum consultivo su richiesta di almeno il 5% dei cittadini, il referendum abrogativo su richiesta di 10000 cittadini o di 3 consigli circoscrizionali e, sempre su richiesta di 10000 cittadini o 3 consigli circoscrizionali, il referendum propositivo. Per la validità dei referendum è prevista la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Provinca di Venezia La provincia di Venezia nello statuto prevede all’articolo 24 il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio provinciale, con 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di Venezia ovvero almeno 5 Consigli comunali che rappresentino comunque il 5% della popolazione residente nella provincia. Richiesta per la validità la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Comune di Firenze
Email inviata da Antonio Bacchi

Il nuovo statuto, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 prevede come strumenti di democrazia diretta:

istanza
proposte e petizioni (250 firme)
consultazioni (7.500 firme)
referendum consultivo (10.000 firme)
richiede 10.000 firmatari, prevede il quorum del 50% degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza di voti a favore il Consiglio deve mettere all’ordine del giorno la questione oggetto del referendum entro 30 gg. dal voto
Ammissibilità viene stabilita prima della partenza della raccolta firme, da un collegio di tre “esperti” nominati dal consiglio comunale. Il consiglio comunale può esprimersi a sua volta a maggioranza dei 2/3, quando il consiglio degli esperti non abbia trovato l’unanimità.

STATUTO DEL COMUNE DI FIRENZE:
http://www.comune.firenze.it/comune/statuto2000/statuto2000.htm

Proposte di iniziativa popolare

Una voce interessante per l’attività radicale in città, sembra essere quella delle proposte e petizioni di iniziativa popolare, che con una soglia esigua di 250 cittadini consentono di portare in aula del Consiglio una proposta. I punti critici sembrano essere due.

Il primo: il regolamento prevede che il Presidente del Consiglio “verifichi la regolarità” della proposta.

Il secondo: una volta accettata la proposta, il Presidente del Consiglio comunale la trasmette alla Commissione competente. Questa ha 20 giorni per riferire al Consiglio, ma oltre a questo non vi sono altri termini perentori, per cui il Consiglio potrebbe rimandare ad oltranza la discussione.

Inoltre, mentre infatti per il referendum e le consultazioni popolari è previsto un apposito regolamento, specifico, e l’attivazione dello strumento è in divenire grazie all’attività del Comitato della “Tranvia”, per “Proposte e petizioni” lo statuto rimanda al “regolamento del Consiglio comunale”. Se si vede quel che il regolamento del Consiglio stabilisce, restano vari punti interrogativi, come quello relativo alla modalità di raccolta firme, per la quale non viene espressamente definita la necessità dell’autentica.

Di seguito un estratto dal regolamento del CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE, nella parte che norma la presentazione di Proposte e petizioni.

Art. 91
(Proposte e petizioni)

  1. Le proposte e le petizioni devono essere presentate in carta libera al Presidente del Consiglio con l’indicazione dei soggetti sottoscrittori referenti. Il Presidente del Consiglio, verificatane la regolarità, le trasmette alla Commissione competente, o, se di sua competenza, al Sindaco.
  2. Delle proposte e petizioni ad essa assegnate, la Commissione riferisce al Consiglio entro venti (20) giorni. Per le proposte e petizioni trasmesse al Sindaco si applicano le disposizioni dell’art. 42 commi 5 e 6

Art. 42
(Interrogazioni e interpellanze)

  1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
  2. L’interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato relativo al comportamento degli Uffici e dei Servizi.
  3. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate.
  4. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Presidente del Consiglio comunale. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l’interrogazione o l’interpellanza urgente.
  5. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci (10) se l’interrogazione o l’interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza ai Capigruppo ed al Presidente del Consiglio.
  6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di rispondere in Consiglio, anche riunendo in un’unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L’argomento dell’interrogazione o dell’interpellanza è iscritto nell’ordine del giorno nella sezione dedicata alle comunicazioni del Sindaco e il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo art. 65.
  7. Il Sindaco dà risposta in aula, su invito del Presidente del Consiglio comunale, anche nei seguenti casi:
    a. su richiesta sottoscritta da cinque (5) Consiglieri comunali, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;
    b. su richiesta del Consigliere richiedente, quando siano trascorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 5.
    c. In questi casi, l’iscrizione dell’argomento nell’ordine del giorno deve essere comunicata al Sindaco almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.
    Di seguito un estratto dallo STATUTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE, relativo agli articoli che normano gli strumenti di democrazia diretta.
    CAPO III
    Iniziativa, consultazioni popolari e referendum
    art. 98
    (Istanza)
  8. L’istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune. All’istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.
    art. 99
    (Proposte e petizioni)
  9. Duecentocinquanta soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l’adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti. Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.
  10. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti ovvero dell’impossibilità a provvedere.
  11. Il Comune garantisce un adeguato supporto ai soggetti proponenti, anche ai fini della loro predisposizione.
    art. 100
    (Consultazioni)
  12. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.
  13. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.
  14. Le consultazioni possono essere proposte da almeno 7.500 soggetti maggiorenni residenti nel Comune.
  15. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento.
  16. Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.
  17. Le consultazioni possono essere proposte anche da almeno 5.000 soggetti maggiorenni residenti in un Quartiere su materie di competenza del Quartiere o di interesse per la popolazione ivi residente. Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4.
    art. 101
    (Referendum consultivo)
  18. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell’Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte.
  19. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
  20. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall’ufficiale comunicazione dell’esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.
  21. Il referendum consultivo è proposto da almeno 10.000 soggetti residenti maggiorenni anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell’arco di quattro mesi. L’ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal collegio di tre esperti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell’inizio della raccolta delle firme. Il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi può pronunciarsi difformemente da una decisione non unanime degli esperti.
  22. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti maggiorenni, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
  23. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione.
    art. 102
    (Limiti e materie)
  24. Nel corso dell’anno può essere indetta un’unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.
  25. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
    a. elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
    b. il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
    c. lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
    d. provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti e l’applicazione di tributi e tariffe.
    e. oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

Comune di Angri(SA) e di Salerno

Inserito da Gianluca Lambiase

Angri(SA)

Da Statuto siamo coperti da referendum consultivo,abrogativo e propositivo.
In passato si tentò (con l’associazione radicale alla quale appartengo,Radicagro) di portare avanti un trasversale referendum propositivo per cercare di recuperare la disagiata situazione finanziaria e sociale ma non riuscimmo a trovare consensi sufficienti per riuscire a portare avanti l’iniziativa.
Per quanto riguarda la tematica,la proposta di ridurre i costi dell’oligarchia riscuoterebbe almeno qui ad Angri un sicuro consenso generale, sia da parte degli altri partiti che da parte dei cittadini angresi; l’iniziativa potrebbe rivelarsi realmente, come Uleri scrive, l’inizio di una nuova era referendaria.

Salerno

L’art. 15 dello Statuto prevede referendum consultivi, propositivi e abrogativi.

Comune di Sassari
Email inviata da Isabella Puggioni

CAPO IV
IL REFERENDUM

*Articolo 82
*

Requisiti

  1. Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza comunale
    quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli iscritti nelle liste
    elettorali del Comune.
  2. L’iniziativa del referendum può essere direttamente assunta dalla Giunta
    o dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati.

Il referendum é ammesso su argomenti di esclusiva competenza
circoscrizionale quando ne faccia richiesta un venticinquesimo degli
iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione; il numero di
sottoscrittori non può essere in ogni caso inferiore a 250.

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*Articolo 83
*

Materie escluse

  1. Non é ammesso referendum sugli atti concernenti le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, incarichi
quant’altro in genere riguardi persone;

b) attività amministrative vincolate da leggi o disposizioni statali o
regionali;

c) applicazione di tributi e di tariffe, bilancio e mutui.

  1. Non è ammesso referendum su atti che abbiano fatto sorgere diritti ed
    interessi nonché su materie già oggetto di consultazione referendaria negli
    ultimi due anni.
  2. Non é ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di
    negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con
    discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione,
    opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

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Articolo 85

Giudizio di ammissibilità

  1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori, contenente il
    testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al
    giudizio di ammissibilità dell’ufficio del referendum, presieduto dal
    difensore civico. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti
    qualora l’ufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla
    proposta
  2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i
    promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare
    controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario. L’ufficio del referendum assume la
    decisione definitiva entro i successivi dieci giorni.
  3. La verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni e dei
    requisiti degli elettori é demandata all’ufficio comunale competente, ai cui
    lavori può presenziare un rappresentante del comitato promotore.

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*Articolo 88
*

Efficacia del referendum

  1. Per la validità del referendum é necessaria la partecipazione di almeno
    la metà degli aventi diritto; la proposta si intende accolta qualora a
    favore di essa si sia pronunziata la maggioranza dei votanti.

*Articolo 89
*

Rinvio al regolamento

  1. Il regolamento disciplina l’ipotesi di accorpamento di più referendum, la
    composizione ed i compiti dell’ufficio del referendum, il numero e la
    formazione delle circoscrizioni elettorali, che possono avere composizione
    più ampia delle circoscrizioni stabilite per le elezioni amministrative, la
    pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto ed in genere gli
    adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la
    regolarità delle operazioni preliminari e per lo svolgimento della
    consultazione.

*Articolo 75
*

Istanze, interrogazioni, petizioni e proposte


  1. I cittadini, allo scopo di concorrere alla promozione di interventi per
    la migliore tutela di interessi collettivi, possono presentare
    all’amministrazione:

a) istanze ed interrogazioni dirette a rimuovere inconvenienti nell’attività
amministrativa e nella gestione dei servizi o a esporre comuni necessità;

b) petizioni dirette a manifestare opinioni, voti o denunce;

c) proposte di decisioni o di risoluzioni o di adozione di altri atti
amministrativi.

  1. Le istanze, le interrogazioni, le petizioni e le proposte non sono
    ammissibili se volte alla tutela di interessi particolari o personali.
  2. Le interrogazioni e le proposte indicate rispettivamente alle lettere a)
    e c) del comma 1, debbono essere sottoscritte da un numero adeguato di
    presentatori fissato nel regolamento.
  3. Le garanzie di una tempestiva istruttoria e le modalità dell’assunzione
    delle decisioni definitive da comunicarsi ai presentatori sono disciplinate
    dal regolamento.

Comune di Porto Torres
Email inviata da Paolo Ruggiu

Il Comune di Porto Torres (SS) ha approvato lo Statuto di autonomia nel 1992

Fra le altre cose prevede un Titolo dedicato alla PARTECIPAZIONE POPOLARE

Gli istituti previsti della Partecipazione Popolare sono i seguenti:

a) L’INIZIATIVA POPOLARE per l’adozione di atti amministrativi, anche a
contenuto generale o normativo, può essere esercitata da parte dei cittadini
mediante la presentazione di proposte, redatte in articoli e accompagnate da
una relazione illustrativa, sottoscritte da almeno un decimo degli aventi
diritto.

b) IL REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

c) L’INTERROGAZIONE rivolta agli organi del comune da soggetti portatori
di interessi collettivi o diffusi, nonché dai cittadini in forma collettiva

d) LE PETIZIONI, le istanze e le proposte di singoli cittadini

Finora questi strumenti non sono stati utilizzati in quanto non sono stati
ancora approvati i regolamenti di attuazione.

Esperienze referendarie locali

Precedenti referendum regionali in Toscana
Dossier inviato da Antonio Bacchi

Il nuovo statuto, approvato dal Consiglio regionale nel 2004 prevede come strumenti di partecipazione popolare:

leggi d’iniziativa popolare (5.000 elettori)
referendum abrogativo (40.000 elettori, con quorum)
referendum consultivo (30.000 elettori)

Attivazione degli strumenti di democrazia diretta in regione

In Toscana, dopo l’approvazione del nuovo statuto, c’è stato il ricorso alla proposta di legge d’iniziativa popolare da parte dei comitati per “la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato della Regione Toscana” (www.leggepopolareacqua.it). L’inter è stato completato, con la raccolta di 42.000 firme. La proposta è arrivata in Consiglio regionale, il voto in aula l’ha bocciata.

Per il referendum, dalle ricerche fatte in rete non risulta attivato il Collegio di Garanzia statutaria chiamato a dare il parere di ammissibilità. Abbiamo fatto una richiesta scritta ai membri della Commissione “per gli adempimenti statutari” che deve occuparsene, per sapere avere conferma della mancata istituzione e notizie sullo stato dell’iter: siamo in attesa di una risposta.

Per il referendum abrogativo il numero di 40.000 elettori previsto, su un totale di poco più di tre milioni di elettori in tutta la regione, rappresenta una percentuale più alta rispetto al totale degli aventi diritto, di quella prevista per i referendum nazionali.

Sardegna
Email di Isabella Puggioni

Referendum promossi e risultati

Anno 1979 richiesta di referendum abrogativo sulla LR 28 Aprile 1978
n.32(sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in
Sardegna)
.
Promotori i radicali ed alcune associazioni di Verdi. Furono raccolte le
firme e consegnate alla Corte d’Appello di Cagliari. Questa sollevò una
questione davanti alla Corte Costituzionale, sostenendo che una legge
regionale non poteva dare incarichi alla Corte D’Appello. La Corte
Costituzionale con ordinanza 175 del 1981 diede ragione ai ricorrenti. Di
quel referendum non si parlò più. L’articolo fu sostituito nel Maggio del
1984.

Una legge di iniziativa popolare fu presentata nel 1978 al consiglio
regionale( per il riconoscimento della lingua sarda negli uffici pubblici).
Sepolta nei cassetti fu riesumata per iniziativa dei radicali presenti in
consiglio regionale dal 1979 al 1984, messa in discussione ed approva ta
totalmente distorta.

Richiesta di referendum abrogativo LR 19 Giugno 2001 n.8 indetto con
de libera presidente della Giunta 31 Gennaio 2005 n.8 per il 12-13 Giugno
2005 sulla possibilità di usare rifiuti come materie prime. Fallì per non
raggiungimento del quorum (i votanti furono il 26,59 per cento).
Fu
contrastato dai sindacati e dalla sinistra.

11 Novembre 2005 sentenza del Tar che conferma il giudizio di
inammissibilità del Comitato regionale del referendum, che aveva giudicato
inammissibile il referendum consultivo sulla base US Navy della Maddalena,
promosso dal comitato” Firma sa Bomba” ( ferma la bomba), comitato formato
da indipendentisti, verdi, estrema sinistra etc

E’ stato anche promosso un referendum abrogativo sulla legge istitutiva di
quattro nuove province approvata all’unanimità in consiglio regionale.

Promotore un gruppo di imprenditori, sostenitori i soli radicali. Quorum non
raggiunto

Altro referendum venne richiesto per abrogazione della LR 25 Novembre 2004
n.8 ( Norme urgenti di provvedimenti di salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale)

Promosso da Pili e dall’opposizione di destra nel Consiglio regionale,
firmato anche da Pisanu. L’ufficio regionale del Referendum con
deliberazione del 28 Luglio 2006 dichiarò non raggiunto il numero di firme
necessario (10000).

Altro referendum, sempre richiesto dall’opposizione a Soru, sullo schema di
piano paesaggistico Delibera della giunta n.59/39 del 13-12.2005 dichiarato
inammissibile.

Altra richiesta di referendum consultivo sul DL 3 Gennaio 2006 (nuove norme
sull’uso del territorio regionale sempre promosso dall’opposizione a Soru,
dichiarato inammissibile il 28 Luglio 2006.

Per questi tre ultimi vedere Bollettino ufficiale Regione Autonoma della
Sardegna n.26 del 8 Agosto 2006 Parte 1-2

Comune di Porto Torres
Inviato da Paolo Ruggiu

Intorno al 1995-96 è stato tenuto un Referendum consultivo autogestito ma
non previsto dallo Statuto Comunale, sull’utilizzo del carbone come
combustibile, da utilizzare nella Centrale Termoelettrica da 640 MW di Fiume
Santo.

Temi per possibili referendum locali

Associazioni radicali della Toscana
Abbiamo avuto due incontri (2 dicembre e 13 gennaio) nei quali è stata valutata la possibilità di ricorrere alla Proposta di legge di iniziativa popolare. La prima proposta è di farlo per la richiesta di attivazione dell’indagine conoscitiva sull’eutanasia clandestina a livello regionale, in particolare puntando alla costituzione di una Commissione d’indagine regionale.

La proposta di legge di iniziativa popolare rappresenta in Toscana uno strumento alla portata delle forze delle associazioni radicali attive, che coprono nove province su dieci, con l’esclusione di Grosseto dove l’associazione esiste formalmente ma in questo momento è inattiva dopo la morte del nostro compagno, Filippo De Martino, che la animava.

La maggioranza di amministratori, partiti e politici impegnati in una campagna per l’astensione dal voto. Possiamo dire che la libertà e la segretezza del

Diego Galli
Su fronte dei costi della politica, visto che quasi ovunque sembra essere previsto lo strumento della petizione o dell’istanza diretta al sindaco, si potrebbe lanciare una campagna per presentare in migliaia di comuni contemporaneamente istanze o petizioni sui vari aspetti dei costi della politica.
Anche se non hanno carattere vincolante, un’azione estesa su moltissimi comuni potrebbe avere un impatto politico nazionale e portare il tema all’attenzione dell’opinione pubblica.