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Partecipa come autenticatore al referendum eutanasia legale

* Campo obbligatorio

Se sei un avvocato, un cancelliere, un notaio, un parlamentare, un sindaco, un assessore, un consigliere comunale, un consigliere regionale o un dipendente comunale, puoi autenticare le firme e darci un importante aiuto nella raccolta firme. Compila il form su questa pagina e ti ricontatteremo presto!

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Da quando anche gli avvocati possono autenticare le firme per la presentazione di un referendum?

L’art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) ha esteso anche ai parlamentari, ai consiglieri regionali e agli avvocati “iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” la possibilità di autenticare le sottoscrizioni previste dalla legge 53/1990.


Cosa dice in dettaglio la legge?

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilita’ all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresi’ competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita’, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.