A cura di Dario Boilini, Matteo Giusti, Silvja Manzi e Simone Sapienza
L’ampio dibattito sviluppatosi sulla opportunità di convocare questo Congresso alla scadenza fissata dallo Statuto (art. 5, comma 1, lettera a: Il Congresso degli iscritti è annuale e si tiene a data fissa nella prima decade di dicembre ovvero entro il mese di febbraio in caso di esercizio corrispondente all’anno solare) con la conseguenza di tenerlo in modalità mista presenza/remoto, ha visto tra i suoi temi anche il vincolo esterno imposto per l’approvazione del Bilancio in tempo utile per il deposito come previsto dalla normativa del Registro nazionale dei partiti politici. Rispettare quel termine è, tra gli altri, requisito fondamentale per partecipare alla ripartizione del 2×1000.
Ci siamo chiesti se fosse opportuno e utile trasferire il compito di approvazione del bilancio al Comitato, separando la vita congressuale e quindi politica dagli obblighi amministrativo-contabili. La prima eccezione che ci siamo posti è che il bilancio, le forme di finanziamento e la destinazione degli stessi per noi sono parte integrante della politica: se è vero che i mezzi prefigurano i fini allora la fonte delle risorse finanziarie e la loro destinazione, il loro fine, sono assolutamente caratterizzanti di una gestione politica.
La immediata conseguenza è che se per pragmatismo si vuole demandare al Comitato l’approvazione del bilancio, resterebbe al Tesoriere (art. 14, comma 1) l’onere di motivare le proprie scelte di bilancio, nei loro aspetti politici e non tecnici, in Congresso.
Peraltro, il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, che disciplina i partiti, all’art. 3 comma 2 lettera o) afferma che lo Statuto deve individuare “l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio”, e non assegna questo compito in via esclusiva alle “assemblee congressuali nazionali o generali”, individuate alla lettera b) del medesimo articolo. E d’altra parte questa è già prassi per altri partiti, vedi +Europa che approva il bilancio in Assemblea, organo del tutto analogo al nostro Comitato, e non in Congresso.
La proposta di modifica statutaria da portare in Congresso dunque sarebbe:
• Si modifica la lettera a), comma 1, art. 5 (Il Congresso degli iscritti):
vigente
è annuale e si tiene a data fissa nella prima decade di dicembre ovvero entro il mese di febbraio in caso di esercizio corrispondente all’anno solare; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’adunanza;
proposta
è annuale e si tiene a data fissa nella prima decade di dicembre; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via mail contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della convocazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’adunanza;
• Si abroga la lettera c), comma 1, art. 5 (Il Congresso degli iscritti):
approva a maggioranza semplice dei votanti il rendiconto d’esercizio presentato dal Tesoriere.
• Si modifica l’art. 6 (Esercizio sociale):
vigente
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso ordinario.
proposta
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al Comitato Nazionale che lo approva entro il 30 aprile di ciascun anno.
• Si integra l’art. 8 (Il Comitato Nazionale), comma 1, aggiungendo una lettera:
approva, a maggioranza semplice dei votanti, il rendiconto d’esercizio presentato dal Tesoriere.