Regolamento del Collegio di Garanzia statutaria e di trasparenza di Radicali Italiani
(approvato il 26/07/2020 dal Comitato Nazionale di Radicali)
1. Il Collegio di Garanzia
1.1 Il Collegio di garanzia statutaria e di trasparenza, di seguito il “Collegio”, in conformità con l’articolo 16 dello Statuto di Radicali italiani (di seguito, lo “Statuto“) vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti adottati dagli organi statutari, risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti tra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche, secondo le modalità di cui al presente regolamento (il “Regolamento”). Il Collegio garantisce inoltre la piena possibilità di conoscenza da parte di ogni iscritto o interessato delle informazioni, dei documenti e delle risorse economiche relative al Movimento, nonché delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell’iniziativa politica, e delle dichiarazioni patrimoniali. Il Collegio stabilisce, secondo le modalità che saranno infra specificate e in conformità con quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto, le modalità con le quali gli iscritti possono esercitare i diritti previsti dallo Statuto attraverso Internet, oltre a promuovere lo sviluppo di un democratico utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la partecipazione anche telematica ai processi decisionali del Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato di esperti, scelti di volta in volta, a seconda delle materie oggetto di analisi del Collegio, che fornisca, secondo le modalità infra precisate, una consulenza a titolo gratuito (di seguito, gli “Esperti“).
1.2 Ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, il Collegio si compone di 5 (cinque) membri effettivi (i “Membri Effettivi“) e 2 (due) supplenti (i “Supplenti” e, congiuntamente ai Membri Effettivi, i “Membri Eletti“), che esercitano le proprie funzioni in conformità con lo Statuto e il presente Regolamento.
1.3 I Membri Effettivi hanno diritto di voto nelle riunioni del Collegio, mentre i Supplenti hanno facoltà di partecipare alle riunioni, con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto (salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.5).
1.4 In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi motivo, ivi inclusi dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente di un Membro Effettivo, subentra nell’incarico di Membro Effettivo il Supplente che abbia ottenuto più voti in sede di elezione da parte del Comitato. Se con i Supplenti non si completa il numero di Membri Effettivi, subentrano i primi dei non eletti. Il Presidente deve dare prontamente evidenzia alla Segreteria del Movimento, ai Membri Eletti e al Presidente del Comitato, affinché il Comitato provveda all’integrazione del Collegio medesimo, attraverso la conferma dei membri provvisori ovvero attraverso una nuova elezione che riguardi i soli membri mancanti
1.5 In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea del Collegio dal Membro Effettivo più anziano; alla prima assemblea del Collegio utile si procede ad una nuova elezione, alla quale partecipano, con diritto di voto, sia i Membri Effettivi e i Supplenti. Le dimissioni di un componente del Collegio devono essere presentate per iscritto al Presidente, che ne dà immediata comunicazione alla Segreteria del Movimento, al Presidente del Comitato e ai membri del Collegio stesso.
2. Presidente
2.1 Il Presidente del Collegio (di seguito, il “Presidente“) convoca, presiede e coordina le assemblee del Collegio, e ne assicura il buon andamento.
2.2 Il Presidente è eletto ai sensi dell’articolo 16 comma 3 dello Statuto, e nomina un vicepresidente che sostituisce il Presidente alle riunioni ordinarie e straordinarie in caso di grave impedimento dello stesso.
3. Riunioni del Collegio
3.1 Le riunioni del Collegio possono essere ordinarie e straordinarie.
3.2 Le riunioni ordinarie hanno luogo nei giorni in cui si riunisce il Comitato Nazionale di Radicali Italiani; le riunioni straordinarie sono convocate a richiesta del Presidente, degli organi statutari o, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.3 Su richiesta motivata di tanti iscritti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli iscritti totali al Movimento il Presidente dovrà convocare una riunione straordinaria del Collegio che dovrà tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo.
3.3 Alle riunioni ordinarie e straordinarie del Collegio partecipano i Membri Effettivi e i Supplenti e, se convocati dal Presidente, gli Esperti. Il Collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno 3 (tre) Membri Effettivi, ovvero, nel caso di cui al Paragrafo 1.5, con la presenza di almeno 4 (quattro) Membri Eletti e delibera a maggioranza dei presenti dotati di diritto di voto.
3.4 I Membri Eletti attestano la propria presenza ai lavori presso il Presidente all’inizio della riunione.
3.5 L’avviso di convocazione delle riunioni dovrà essere comunicato per iscritto, avvalendosi di comunicazione elettronica, unitamente all’ordine del giorno, dal Presidente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, in modo tale da assicurare la presenza di tutti i Membri Eletti, dei Membri Supplenti e degli Esperti (se convocati dal Presidente). Qualora il Presidente ritenga che il Collegio debba riunirsi in presenza, dovrà essere comunicato almeno 15 (quindici) giorni prima unitamente all’ordine dei lavori oggetto della riunione con le modalità ritenute opportune dal Presidente. Sono comunque valide le riunioni del Collegio, qualora siano presenti tutti i Membri Effettivi e gli Esperti (se nominati) e i Supplenti siano presenti ovvero siano stati informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione dell’ordine del giorno.
3.6 I Membri Eletti e gli Esperti, qualora convocati dal Presidente, partecipano alle riunioni da remoto o fisicamente, dandone comunicazione al Presidente entro 48 (quarantotto) ore dalla data della convocazione. Per partecipazione da remoto si intende la facoltà di cui all’articolo 1 comma 3 del Regolamento del Comitato di Radicali Italiani. Le riunioni si svolgono di regola da remoto, secondo le modalità che saranno specificate nella comunicazione di convocazione, in modo da consentire a tutti i Membri Eletti di partecipare.
3.7 Non sono consentite deleghe alla partecipazione né al voto in riunione.
3.8 Il Presidente dà la parola per gli interventi secondo l’ordine di iscrizione richiesta ad intervenire. I partecipanti da remoto si iscrivono a parlare comunicandolo al Presidente, nelle modalità da lui indicate.
3.9 Si può chiedere la parola per richiamo al presente regolamento in ogni momento della seduta. La parola viene concessa immediatamente al termine dell’intervento in corso. Le decisioni in merito a tali richiami spettano al Presidente.
3.10 Della riunione è redatto verbale sintetico. A tal fine, un Membro Eletto partecipante alla riunione, designato dal Presidente, si occupa della redazione del verbale sintetico.
4. Decisioni del Collegio
4.1 Ciascun Membro Effettivo del Collegio, incluso il Presidente, può proporre un parere sui lavori (il “Parere“) che riguardi:
- il rispetto dello Statuto e dei regolamenti adottati dagli organi statutari;
(b) la risoluzione dei conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti tra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche;
(c) la possibilità di conoscenza da parte di ogni iscritto o interessato alle informazioni.
4.2 Terminata l’illustrazione dell’ordine dei lavori, sono sentiti gli Esperti, qualora nominati e se presenti, ovvero riassunte le osservazioni degli Esperti inviate al Presidente o al Collegio.
4.3 Terminata l’indicazione delle osservazioni degli Esperti o l’intervento degli Esperti, si apre il dibattito coordinato dal Presidente. Gli interventi dei membri del Collegio possono essere limitati nel numero e nella durata, in relazione alle esigenze poste dall’ordine dei lavori.
4.4 Terminato il dibattito, si votano gli eventuali emendamenti al Parere e successivamente si procede al voto finale.
4.5 Il Parere è votato a maggioranza dai Membri Effettivi presenti alla riunione e comunicato dal Presidente al Segretario del Movimento e al Presidente del Comitato.
4.6 Le decisioni sui temi all’ordine del giorno vengono adottate entro 30 (trenta giorni) dal giorno in cui si è tenuta la riunione, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 5, salvo le decisioni sulle modifiche regolamentari che sono prese con le modalità ed entro i termini di cui all’Articolo 8.
5. Procedura di voto
5.1 Il voto viene espresso per alzata di mano. I partecipanti da remoto votano in modo palese con le modalità stabilite dal Presidente.
5.2 Il Presidente richiede la ripetizione del voto se il risultato della votazione viene contestato, è responsabile per il computo dei voti e proclama il risultato delle votazioni.
5.3 Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, che si esprimono con “sì”, “no” o “astensione”. Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.
6. Nomina degli Esperti
6.1 Durante tutto il corso del mandato, il Collegio può scegliere e nominare degli Esperti che partecipino alle riunioni o inviino delle osservazioni al fine di fornire consulenze su temi specifici oggetto delle deliberazioni del Collegio.
7. Modalità di risoluzione dei conflitti tra iscritti
7.1 Ciascun iscritto può deferire al Collegio una disputa inerente alla corretta interpretazione e applicazione dello Statuto e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti tra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche, con le modalità di seguito definite, con una comunicazione
7.2 Ciascun iscritto può contattare il Presidente inviando una e-mail all’indirizzo che pubblicato sul sito Internet del Movimento, ovvero con le altre modalità che siano di volta in volta indicate dallo stesso.
7.3 Su richiesta motivata di tanti iscritti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli iscritti totali al Movimento il Presidente convoca una riunione straordinaria del Collegio da tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo. Ciascun iscritto può contattare il Presidente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo fornito dal Presidente e pubblicato sul sito Internet del Movimento, ovvero con le altre modalità che siano di volta in volta indicate dallo stesso, al fine di fornire un Parere, anche sintetico, sulla questione sottoposta alla propria attenzione.
8. Modifiche al Regolamento
8.1 Il Presidente, o almeno 2 (due) tra i Membri Effettivi, possono presentare una proposta di modifica del presente Regolamento soltanto all’inizio del mandato annuale. La proposta deve essere oggetto della prima riunione del Collegio utile.
8.2 Le modifiche al Regolamento devono essere discusse e votate dal Collegio. La proposta deve essere discussa nella prima riunione del Collegio appena eletto e approvata dalla maggioranza dei Membri Effettivi.
8.3 Una volta illustrato l’ordine dei lavori, il Presidente dà lettura delle modifiche regolamentari ricevute e accorda la parola ad uno dei presentatori per l’illustrazione e ai componenti del Collegio che lo richiedano per dichiarazioni favorevoli e contrarie alle modifiche stesse.
8.4 Le proposte di modifiche al presente Regolamento formulate dal Collegio, sono adottate a maggioranza dei Membri Eletti, che si esprimono con “sì”, “no” o “astensione”. Per l’approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro.
8.5 Le proposte di modifiche del Regolamento approvate ai sensi del precedente comma, sono tempestivamente trasmesse dal Presidente del Collegio di Garanzia al Presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani perché le ponga all’ordine del giorno della convocazione del primo Comitato Nazionale di Radicali.
9. Conflitti
9.1 In caso difformità tra il presente Regolamento e lo Statuto di Radicali Italiani, prevale la norma statutaria.