Il caso di Filippo Blengino
Negli ultimi anni il tema della cannabis cosiddetta “light” e dei CBD shop è diventato uno dei terreni più evidenti di confusione normativa e incertezza giuridica.
In questo contesto si colloca la disobbedienza civile di Filippo Blengino, volta a denunciare gli effetti concreti dell’equiparazione di fatto tra canapa legale, spaccio e criminalità, rafforzata da recenti interventi normativi, tra cui l’art. 18 del cosiddetto decreto sicurezza.
I CBD shop nascono e operano all’interno di un quadro normativo che consentiva la coltivazione di canapa industriale, la commercializzazione di prodotti a basso contenuto di THC, attività economiche regolarmente registrate e tassate.
Uno degli aspetti più problematici riguarda l’estensione del concetto di spaccio a condotte che ne sono ontologicamente estranee.
L’art. 18 del cosiddetto Decreto sicurezza interviene rafforzando il potere repressivo in materia di sostanze, comparando la cessione e vendita di CBD a quella di tutte le altre sostanze stupefacenti.
Si fa quindi riferimento – ripetiamolo: per la cessione e la vendita di una sostanza prima di effetti stupefacenti – all’art.73 del testo unico stupefacenti.
Guarda QUI la testimonianza di Chiara.
Questo approccio viola il principio di legalità e tassatività, mina la certezza del diritto e scoraggia qualsiasi attività economica lecita.
Una norma indubbiamente incostituzionale.
La scelta di Filippo Blengino di praticare la disobbedienza civile su questo fronte ha un obiettivo molto chiaro: portare le nostre ragioni – e quelle del diritto – in Tribunale.
Filippo si è autodenunciato due volte:
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IL 14 LUGLIO 2001
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