Proposta di legge Articolo 16 sulla mobilità sostenibile

ASSOCIAZIONE ARTICOLO 16
Proposta di legge di iniziativa popolare
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO AL PUBBLICO


ARTICOLO 1 – IL TRASPORTO AL PUBBLICO

La presente legge disciplina l’esercizio professionale in ambito regionale e nazionale dell’attività di trasporto al pubblico: ovvero il trasporto di persone da un luogo ad un altro con autoveicoli o natanti, su richiesta del trasportato, con ogni modalità disponibile, svolta con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio dell’esercente.

Tale attività di trasporto al pubblico, esercitata in regime di libera impresa, contribuisce a rendere effettivo il diritto degli utenti alla circolazione e alla mobilità di cui all’articolo 16 della Costituzione, che comprende anche quello di sceglierne i mezzi, affidandone l’esecuzione a soggetti di propria scelta, e soddisfa altresì l’interesse pubblico allo sviluppo di un mercato aperto e in libera concorrenza del trasporto al pubblico efficiente ed equo, idoneo a ridurre progressivamente il ricorso a veicoli privati e quindi a ridurre l’inquinamento e a migliorare le condizioni ambientali delle zone urbane.


ARTICOLO 2 – REGIME DI AUTORIZZAZIONE

a. L’esercizio dell’attività di trasporto al pubblico è soggetto al rilascio di una autorizzazione regionale, subordinata all’iscrizione del richiedente, se persona fisica, o, se persona giuridica, di almeno un soggetto ad essa legato da rapporto di servizio, alla qualifica di direttore tecnico al servizio di trasporto al pubblico di cui all’art. 1, e alla dimostrazione della disponibilità di mezzi rispondenti alle caratteristiche di sicurezza, di agibilità anche per soggetti portatori di handicap fisici e di compatibilità ambientale fissati con decreto del Ministro dei Trasporti.

b. Al fine di preservare l’equilibrio tra domanda e offerta di trasporto al pubblico, le Regioni verificano ogni due anni che il numero di autorizzazioni sia sufficiente a soddisfare la domanda di servizio.

c. Il rilascio dell’autorizzazione non può essere sottoposto a condizioni e limiti diversi da quelli previsti ai precedenti commi.

d. L’Autorità di regolazione dei trasporti stabilisce gli elementi indefettibili delle condizioni generali di servizio.

e. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato con decreto del Ministro dei Trasporti.

f. Per i titolari di più autorizzazioni (≥ 2), è obbligatorio l’impiego di personale conducente con contratto di lavoro regolare nel rispetto dei CCNL di settore.


ARTICOLO 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

a. Caratteristiche generali

  • Servizio di noleggio con conducente (NCC)
  • Servizio taxi

b. Modalità di svolgimento del servizio NCC

  • Deve essere prenotato e non può essere richiesto su piazza.
  • Il prelievo dell’utente può avvenire fuori dalla Regione che ha rilasciato l’autorizzazione.

c. Obblighi per gli operatori NCC

  • Disponibilità di un parco veicoli conforme ai requisiti di sicurezza e accessibilità.
  • Presenza di una sede registrata nella Regione che ha rilasciato l’autorizzazione.

d. Accesso a ZTL e corsie preferenziali

  • I veicoli NCC autorizzati hanno diritto di accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali.

e. Norme per i territori con domanda stagionale

  • Le Regioni possono rilasciare autorizzazioni temporanee.

f. Gestione tecnologica del servizio

  • Le piattaforme tecnologiche devono essere registrate presso il Registro Elettronico Nazionale Pubblico (RENP).

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER GLI OPERATORI

a. Ruolo dei conducenti

  • Istituito presso le Camere di commercio.
  • Iscrizione subordinata al possesso del CAP e al superamento di un esame regionale.

b. Requisiti dei veicoli NCC

  • Conformità alle norme di sicurezza e ambientali.
  • Identificazione con targa NCC e logo regionale.

c. Requisiti dei veicoli taxi

  • Conformità alle norme di sicurezza e ambientali.
  • Apparati GPS per la localizzazione.

d. Formazione continua

  • Obbligo di corsi periodici di aggiornamento professionale.

e. Verifica dei requisiti

  • Controlli annuali da parte delle Regioni e dei Comuni.

f. Trasferibilità delle autorizzazioni

  • L’autorizzazione NCC è trasferibile a soggetti terzi.

ARTICOLO 5 – GESTIONE E TARIFFE

a. Regolamentazione delle tariffe massime per taxi

  • Definite dalle Regioni in collaborazione con le autorità comunali.

b. Sistema di pagamento

  • Obbligo di POS per pagamenti digitali.

c. Promozioni e agevolazioni

  • Agevolazioni tariffarie per categorie svantaggiate.

ARTICOLO 6 – RUOLO DI DIRETTORE TECNICO NCC

  • Le Regioni organizzano commissioni d’esame per l’assegnazione del ruolo.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

a. Periodo di transizione

  • La legge entra in vigore entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

b. Conversione delle licenze e autorizzazioni

  • Le licenze sono convertite automaticamente se il titolare soddisfa i requisiti previsti.

c. Ruolo dei conducenti

  • Iscrizione d’ufficio al nuovo Ruolo regionale dei conducenti.

d. Sanzioni nel periodo transitorio

  • Sanzioni attenuate per violazioni lievi.

e. Integrazione con il trasporto pubblico locale (TPL)

  • Convenzioni per l’integrazione con il TPL entro 12 mesi.

f. Progetti sperimentali

  • Test su nuove modalità di servizio e tecnologie innovative.

g. Regolamenti regionali

  • Adozione di regolamenti attuativi entro 12 mesi.