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Proposta di modifica dello statuto per la Direzione

A cura di Dario Boilini, Matteo Giusti, Silvja Manzi e Simone Sapienza

Con la modifica statutaria approvata al Congresso 2021 i membri della Direzione (organo del Movimento definito all’articolo 10 dello Statuto), che fino a quel momento venivano indicati dal Segretario di concerto con il Tesoriere, vengono eletti tra i membri del Comitato in una elezione, cosiddetta di secondo livello, al primo Comitato successivo al Congresso. La natura consultiva dell’organo non è modificata.

La proposta che si vuole presentare a questo Congresso conferma il principio per cui i membri di Direzione sono, di fatto, espressione del Congresso, ma ne anticipa la costituzione al Congresso stesso, con il risultato dell’elezione del Comitato.

I primi eletti, per numero di preferenze, al Comitato risulterebbero, infatti, anche membri di Direzione (salvo rinuncia), rimanendo membri effettivi del Comitato.

Questo, come detto, consentirebbe di avere una Direzione nel pieno delle sue funzioni nell’immediato, senza dover attendere la convocazione del primo Comitato post congressuale. Si confermerebbe, indirettamente, la ratio alla base del principio (saltato con la modifica approvata lo scorso anno) per cui il Segretario doveva nominare la Direzione entro 15 giorni dal Congresso, quindi dotare il Movimento in breve tempo di un organo essenziale.

Questa proposta di modifica incide essenzialmente sul comma 2 dell’art. 10 e lascia inalterate le prerogative della Direzione (comma 1: collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa del Movimento e ha una funzione consultiva) e la possibilità per il Segretario, d’intesa con il Tesoriere, di integrarne gli inviti (comma 4); così come rimangono invitati (comma 3) gli ex Segretari del Partito Radicale e di Radicali Italiani e gli eletti al Parlamento nazionale o europeo e nei consigli regionali (naturalmente purché iscritti al Movimento), i membri di Giunta, i Revisori dei conti e il presidente e i vicepresidenti del Comitato. A questi ultimi, proprio perché già invitati di diritto in Direzione, se ne erano entrati a far parte come risultato dell’elezione in Comitato, subentreranno i successivi in ordine di elezione.

Il principio per cui si è membri di Direzione e contestualmente di Comitato fa sì che in caso non si faccia più parte del Comitato, per qualsiasi motivo, si decada contestualmente dalla Direzione.

L’articolo così risulterebbe:

Art. 10 – La Direzione

  1. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa del Movimento e ha una funzione consultiva.
  2. È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e dai primi 10 membri eletti al Comitato nazionale, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, a tal fine si seguirà l’ordine di elezione dei membri del Comitato. In caso di ex aequo la posizione viene assegnata mediante sorteggio, secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso. In caso di rinuncia subentra il successivo membro di Comitato, in ordine di elezione, nel rispetto della proporzione di genere. La rinuncia alla Direzione non comporta la decadenza dal Comitato. I membri di Direzione espressione del Comitato ne rimangono membri effettivi; si decade dalla Direzione se viene meno il requisito di membro di Comitato.
  3. Alle riunioni di Direzione partecipano come invitati: a) gli ex Segretari del Partito Radicale e di Radicali Italiani iscritti a Radicali Italiani; b) i parlamentari italiani, i parlamentari europei, i consiglieri regionali iscritti a Radicali Italiani; c) i membri di Giunta; d) il presidente e i vicepresidenti del Comitato Nazionale; e) i Revisori dei conti.
  4. Il Segretario, d’intesa con il Tesoriere, può integrare gli inviti alle riunioni della Direzione.
  5. Le riunioni della Direzione sono pubbliche. La trattazione riservata di una riunione o di un punto all’ordine del giorno è decisa a maggioranza dei presenti.              

Qui di seguito la proposta di modifica da presentare in Congresso:

Si modifica il comma 2 dell’articolo 10 (La Direzione)

vigente

È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e da dodici iscritti eletti tra i membri del Comitato sulla base di candidature individuali, all’inizio del primo Comitato svoltosi dopo il Congresso. Al raggiungimento di otto persone dello stesso genere, eventuali eletti dello stesso genere saranno scartati in favore dei primi membri eletti dell’altro genere, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%.

proposta

È composta dal Presidente del Movimento, dal Segretario, dal Tesoriere e dai primi 10 membri eletti al Comitato nazionale, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, a tal fine si seguirà l’ordine di elezione dei membri del Comitato. In caso di ex aequo la posizione viene assegnata mediante sorteggio, secondo le modalità previste dal Regolamento del Congresso. In caso di rinuncia subentra il successivo membro di Comitato, in ordine di elezione, nel rispetto della proporzione di genere. La rinuncia alla Direzione non comporta la decadenza dal Comitato. I membri di Direzione espressione del Comitato ne rimangono membri effettivi; si decade dalla Direzione se viene meno il requisito di membro di Comitato. 

Per effetto di questa modifica:

• si abroga il comma 1, lettera g) dell’art. 8 (Il Comitato Nazionale):

elegge i membri di direzione durante la prima seduta dopo il Congresso; 

• si abroga il comma 6 dell’art. 8 (Il Comitato Nazionale):

I membri del Comitato eletti nella Direzione decadono dalla carica dal momento dell’elezione. Ad essi subentrano i primi tra i non eletti nel rispetto della proporzione di genere. 

• si modifica il comma 7 dell’art. 8 (Il Comitato Nazionale):

vigente

Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e i membri della Direzione partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto. 

proposta

Il Presidente del Movimento, il Segretario, il Tesoriere e gli invitati alla Direzione partecipano alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto. 

• si modifica il comma 1 dell’art. 9 (Il Presidente del Comitato):

vigente

Il Comitato, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente. L’elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato.

proposta

Il Comitato, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei votanti, il Presidente. L’elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Comitato. In caso il Presidente eletto fosse membro di Direzione, a questi in Direzione subentrerà il successivo membro di Comitato, così come previsto al comma 2 dell’art.10.

• si modifica il comma 3 dell’art. 9 (Il Presidente del Comitato):

vigente

Il Presidente del Comitato può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due Vicepresidenti, che lo assistono nell’esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea.

proposta 

Il Presidente del Comitato può nominare, tra i componenti del Comitato stesso, due Vicepresidenti, che lo assistono nell’esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dal Regolamento di Assemblea. In caso i Vicepresidenti fossero membri di Direzione, a questi in Direzione subentreranno i successivi membri di Comitato, così come previsto al comma 2 dell’art.10.