Vai al contenuto

Carceri: termina regime dei “colloqui a distanza”


“Legge Bonafede” contiene incongruo ricorso a presidenti di regione e inaccettabili disparità fra garante nazionale e garanti regionali

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 , coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, recante: “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.” (vedi link in calce).

Igor Boni (presidente di Radicali Italiani) e Patrizia De Grazia (Coordinatrice Associazione radicale Adelaide Aglietta) hanno rilasciato la seguente dichiarazione:

“Basta leggere il titolo del decreto legge divenuto legge per capire che ci troviamo di fronte all’ennesima ‘legge omnibus’, che contiene di tutto e di più: regime delle intercettazioni; regime della detenzione domiciliare e dei permessi; regime delle scarcerazioni causa Covid; regolamentazione App Immuni; regime delle visite in carcere dei garanti dei detenuti; possibilità di utilizzo di droni da parte della polizia penitenziaria e, dulcis in fundo, sistema di filtri da applicare a i-phone e computer a tutela dei minori.

L’unica cosa positiva che abbiamo trovato nel provvedimento è il venir meno del regime dei colloqui a distanza dei detenuti con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto. Da ora deve essere ripristinato in tutte le carceri italiane il regime dei colloqui in presenza. Monitoreremo che questo accada effettivamente.

Nelle ‘Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19’ (artt. 2bis) è scritto che “Prima di provvedere l’autorità giudiziaria sente l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale…”. Innanzitutto è giuridicamente errato definire i Presidenti delle Regioni come ‘autorità sanitaria regionale’; è facile prevedere cosa accadrà: il Presidente di Regione chiederà consiglio all’assessore regionale alla Sanità, che chiederà lumi al Direttore regionale della Sanità, che si attiverà presso il Direttore generale dell’Azienda sanitaria interessata che a sua volta sentirà il Direttore sanitario …. campa cavallo che il detenuto non esce!

L’art. 2sexies dispone sulle visite dei garanti dei detenuti ai reclusi sottoposti a regime speciale.  Salta agli occhi la disparità ingiustificata di trattamento fra il garante nazionale dei diritti delle persone detenute e i garanti regionali e comunali. Il primo “accede senza limitazione … incontrando detenuti e internati sottoposti al regime speciale … e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione  e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali”. I garanti regionali, invece, “accedono all’interno  delle  sezioni  speciali  degli   istituti   incontrando detenuti … e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati”.

Comprendiamo la necessità di assicurare adeguate misure di sicurezza ma non è accettabile la disparità di trattamento tra garante nazionale e garanti regionali”.

6 luglio 2020

Link a “Legge Bonafede”:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=20A03469&elenco30giorni=true